Definizione agevolata e estinzione del giudizio di cassazione tributario (Cass. civ. Sez. V n. 434 del 08.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata di cui all’art. 1, commi da 186 a 205, legge n. 197/2022 determina l’estinzione del giudizio di cassazione, anche quando il ricorso sia stato proposto dall’Amministrazione finanziaria e la domanda sia stata presentata dalla parte contribuente. Il giudice non è chiamato ad esaminare i motivi di ricorso, perché l’effetto estintivo assorbe ogni questione di merito. La declaratoria di estinzione consegue alla verifica della rituale presentazione della domanda e del versamento della prima rata. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Il Fatto
A seguito di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo al periodo di imposta 2011, l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione le provvigioni corrisposte a una società della Repubblica Ceca, sul rilievo della competenza temporale del costo e della loro inadeguatezza rispetto ai valori economicamente congrui.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società contribuente. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Ufficio, escludendo che la antieconomicità del costo integrasse un difetto di inerenza in senso qualitativo. L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La questione portata all’esame della Corte riguardava il difetto di inerenza e il conseguente disconoscimento della detrazione IVA, nonché la valutazione degli elementi indiziari. Secondo l’Ufficio, la descrizione delle fatture non avrebbe consentito di identificare le prestazioni sottostanti.
Nel corso del giudizio la società contribuente, con memoria depositata il 9 agosto 2023, ha comunicato di avere aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022, dando atto di avere versato la prima rata.
La Corte rileva che risultano allegate la ricevuta di presentazione della domanda di definizione e la prova del pagamento della prima rata. Il giudizio in oggetto è ricompreso tra quelli indicati nell’elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l’indicazione dei relativi versamenti previsti dal comma 197 dell’art. 1 della medesima legge, ai sensi dell’art. 40, comma 3, d.l. n. 13/2023, convertito dalla legge n. 41/2023.
Su queste premesse la Corte dichiara l’estinzione del giudizio, senza alcun esame dei motivi di ricorso. L’effetto estintivo opera in forza del perfezionamento della definizione agevolata, che assorbe la controversia nella sua interezza. Le spese sono poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
Nota della Redazione
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