Definizione agevolata lite fiscale pendente in Cassazione ed estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 432 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., della legge n. 197/2022 si applica alle controversie fiscali pendenti in Cassazione, per le quali il Fisco risulta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, mediante il pagamento di una somma pari al 5% del valore della lite, determinato ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Ai sensi dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022, il deposito della copia della domanda di definizione e dell’attestazione del versamento degli importi dovuti o della prima rata comporta la declaratoria di estinzione del processo, con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate e non sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

La vicenda origina dall’impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento concernente maggiore Irpef dovuta per l’anno di imposta 2010. La Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza impugnata, aveva confermato integralmente la pronuncia di primo grado, ritenendo che il contribuente avesse dato prova della congruità del reddito rispetto agli studi di settore e della propria capacità contributiva.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nelle more del giudizio, la parte contribuente ha depositato istanza di estinzione, avendo aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022 e versato quanto dovuto. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio, con trattazione ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ..

La Motivazione della Corte

La Corte esamina preliminarmente l’istanza di declaratoria di estinzione depositata telematicamente dalla parte contribuente. Il giudice di legittimità richiama la disciplina della definizione agevolata delle controversie fiscali pendenti in Cassazione, applicabile quando il Fisco risulti integralmente soccombente in tutti i gradi precedenti, con pagamento commisurato al 5% del valore della lite.

Il valore della lite viene individuato secondo l’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, che lo identifica con l’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni, con esclusione degli importi non oggetto della materia del contendere. La Corte richiama sul punto la circolare dell’Agenzia delle entrate del 27/01/2023, n. 2.

Nel caso concreto, la domanda di definizione risulta comunicata all’Agenzia delle entrate e corredata dall’attestazione dell’avvenuto versamento della prima rata. L’Amministrazione finanziaria non ha eccepito alcunché in senso contrario. Tali elementi integrano i presupposti richiesti dalla normativa per la chiusura agevolata del giudizio.

La Corte applica quindi l’art. 1, comma 198, della legge n. 197/2022, secondo cui, in caso di deposito della domanda e dell’attestazione di versamento presso l’organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

Da ultimo, il Collegio esclude la sussistenza dei presupposti processuali per l’applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, richiamando sul punto un proprio precedente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *