L’errore di fatto revocatorio non si confonde con la valutazione di merito del giudice (Cass. civ. Sez. 5 n. 17308 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. presuppone un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, l’una risultante dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali, e consiste in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti di causa. Tale vizio deve risultare con immediatezza e obiettività, senza necessità di indagini ermeneutiche, ed essere essenziale e decisivo. Non configura errore revocatorio l’attività di valutazione del materiale probatorio, che coinvolge il convincimento del giudice e resta estranea alla fattispecie della revocazione. La motivazione apparente è denunciabile in Cassazione solo se si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attenendo all’esistenza stessa della motivazione.
Il Fatto
La società contribuente impugnava gli avvisi di accertamento emessi per gli anni 2008-2010, a seguito di verifica fiscale che aveva contestato la deducibilità di costi infragruppo, ritenendo la società fornitrice una società cartiera. Dopo il rigetto in primo grado e l’accoglimento parziale in appello, la società proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR.
Avverso la stessa sentenza, la contribuente proponeva ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c., deducendo che il giudice d’appello aveva erroneamente supposto l’inesistenza di documentazione ulteriore, idonea a dimostrare l’inerenza e la congruità dei costi. La CTR rigettava la domanda, e la società impugnava tale pronuncia per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il motivo relativo alla motivazione apparente, rigettandolo. Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, afferma che l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attenendo all’esistenza della motivazione in sé. La CTR ha adeguatamente motivato il rigetto, richiamando i presupposti dell’errore revocatorio e dando conto delle valutazioni compiute dal giudice di merito, sicché non sussiste alcun vizio denunciabile ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Quanto al primo motivo, la Corte lo dichiara infondato. L’art. 64, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, nel rinviare all’art. 395 c.p.c., consente la revocazione contro le sentenze delle Commissioni Tributarie per errore di fatto. Tale errore presuppone però una mera svista percettiva, obiettivamente riscontrabile dagli atti, e non può confondersi con l’errore che involge l’attività di valutazione del giudice.
Nel caso di specie, la CTR ha correttamente escluso la sussistenza di una svista: la sentenza impugnata per revocazione, pur affermando che era stato prodotto solo il contratto di servizi, dava conto dell’attività della società fornitrice e della genericità delle fatture, sintomo della fittizietà della società. La valutazione del materiale probatorio, ivi compresa la documentazione ulteriore prodotta dalla contribuente, appartiene al giudice di merito e non è attingibile con lo strumento della revocazione, non essendo ravvisabile alcun errore di percezione decisivo.
Dal rigetto della domanda di revocazione consegue l’inammissibilità delle domande proposte in memoria, relative al dedotto giudicato esterno e alle questioni di rinvio pregiudiziale e di legittimità costituzionale, non potendosi accedere alla fase rescissoria. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese.
Nota della Redazione
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