Definizione agevolata: estinzione per mancata istanza di trattazione (Cass. civ. Sez. V n. 18324 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario, la definizione agevolata delle controversie prevista dall’art. 6 d.l. 119/2018 produce l’estinzione del processo quando il contribuente abbia presentato domanda e versato le rate nei termini, l’Ufficio non abbia notificato il diniego e nessuna delle parti abbia depositato l’istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020. L’estinzione consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti di legge e non richiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Quest’ultima non può essere pronunciata in difetto della prova del pagamento di tutte le rate. Il contributo unificato ulteriore non è dovuto: la misura ha natura eccezionale e sanzionatoria e non tollera estensione oltre i casi tipici del rigetto, dell’inammissibilità o dell’improcedibilità.

Il Fatto

A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente undici avvisi di accertamento, relativi a IVA, IRES, IRAP e tributi erariali e locali, per gli anni dal 2007 al 2010, oltre a un atto di contestazione. La società impugnava gli atti con distinti ricorsi, tutti respinti dalla Commissione tributaria provinciale. Riuniti i gravami, la Commissione tributaria regionale rigettava gli appelli.

Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in otto motivi; l’Ufficio resisteva con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente depositava istanza di estinzione e di cessazione della materia del contendere, avendo presentato domanda di definizione agevolata in relazione agli atti impugnati.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare la disciplina della definizione agevolata, che assorbe l’esame dei motivi di ricorso. Il Collegio verifica il puntuale rispetto dei termini scanditi dall’art. 6 d.l. 119/2018 e accerta che le domande di definizione sono state presentate entro il termine del 31 maggio 2019, con versamento delle rate effettuato il 27 maggio 2019.

Rileva, inoltre, che l’Ufficio non ha notificato il proprio diniego entro il 31 luglio 2020 e che nessuna delle parti ha depositato l’istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020. La mancata presentazione di tale istanza è espressamente prevista dal comma 13 come presupposto dell’estinzione del giudizio.

Su queste basi la Corte dichiara l’estinzione del processo, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate. Il Collegio esclude, invece, la cessazione della materia del contendere, perché manca la prova del pagamento di tutte le rate: la definizione non può dirsi integralmente perfezionata sul piano del versamento.

Quanto al contributo unificato, la Corte richiama l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 e nega l’obbligo del versamento dell’ulteriore importo. La misura, in quanto sanzionatoria, ha carattere eccezionale e non ammette interpretazioni estensive oltre i casi tipici del rigetto, dell’inammissibilità o dell’improcedibilità dell’impugnazione, secondo i precedenti Cass. n. 23175 del 2015 e Cass. n. 10140 del 2020.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *