Difetto sopravvenuto di interesse e definizione agevolata della lite fiscale (Cass. civ. Sez. V n. 18321 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di società di comodo, la definizione agevolata della controversia relativa all’avviso di accertamento conseguente al rigetto dell’istanza di disapplicazione della disciplina di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994 determina la sopravvenuta carenza di interesse della contribuente alla decisione del separato giudizio di legittimità avente ad oggetto il provvedimento di rigetto di detta istanza. Il ricorso per cassazione avverso tale decisione va pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, pur in assenza del decreto di estinzione del giudizio relativo all’accertamento. La compensazione delle spese processuali consegue a tale evenienza. Il pagamento del doppio contributo unificato non è dovuto, trattandosi di misura di natura sanzionatoria applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro il provvedimento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rigettato l’istanza di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, avanzata per l’anno 2010 ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724/1994. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso.
L’Ufficio proponeva appello e la Commissione tributaria regionale della Calabria riformava la decisione, riconoscendo la legittimità dell’operato dell’Agenzia. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, resistito dall’Ufficio con controricorso. Nelle more, la contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata della controversia relativa all’avviso di accertamento conseguente al rigetto, chiedendo in via principale il rinvio della discussione e, in subordine, la dichiarazione di estinzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su due censure: la prima denuncia la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; la seconda lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della legge n. 724/1994, dell’art. 37, comma 8, d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Commissione regionale assunto una nozione troppo ristretta di condizione oggettiva quale prova contraria ammessa dalla norma.
La Corte affronta in via preliminare la questione dell’interesse, rilevando che il giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento scaturito dal rigetto dell’istanza di disapplicazione pende innanzi alla stessa Corte e che, in seno ad esso, è stata avanzata istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130/2022. Tale giudizio rientra nell’elenco trasmesso dall’Agenzia delle entrate in osservanza dell’art. 40, comma 4, del d.l. n. 13 del 2023, diretto alla riduzione dei tempi per la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.
Il Collegio osserva che, pur in assenza del decreto di estinzione del giudizio relativo all’accertamento, può ritenersi la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della presente lite, avente ad oggetto l’impugnativa del rigetto dell’istanza di disapplicazione, in capo alla società ricorrente. Il venir meno dell’interesse, quale condizione dell’azione, incide sulla stessa ammissibilità del ricorso.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate in ragione di tale sopravvenienza. Infine, la Corte esclude che nella specie sussistano i presupposti per imporre il pagamento del doppio contributo unificato, misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, per la sua natura latamente sanzionatoria, non estensibile in via analogica, richiamando sul punto Cass. n. 1420 del 18.01.2022.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.