La motivazione apodittica sulla legittimità dell’accertamento integra vizio di motivazione apparente (Cass. civ. Sez. 5 n. 11764 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce motivazione apparente, rilevante ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la sentenza la cui motivazione, pur graficamente esistente, non renda percepibili le ragioni della decisione, essendo composta da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice. La motivazione meramente apodittica, che si limiti ad affermare la legittimità dell’avviso di accertamento senza alcuna argomentazione in fatto e in diritto, integra un error in procedendo costituzionalmente rilevante e comporta la nullità della sentenza impugnata. Qualora l’impugnazione investa una pronuncia in rito che abbia negato il diritto alla pronuncia nel merito, l’appellante può limitarsi a denunciare l’erroneità della decisione richiamando l’atto introduttivo del primo grado, senza necessità di riprodurne le ragioni di merito.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006. Il contribuente proponeva ricorso e, nel corso del giudizio, la Commissione tributaria provinciale dichiarava l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo l’Ufficio provveduto allo sgravio della cartella di pagamento basata sul medesimo avviso.
L’Ufficio proponeva appello, evidenziando che la cartella era stata solo parzialmente sgravata e che l’errore era dipeso dall’iscrizione a ruolo dell’intero importo anziché dei due terzi. La Commissione tributaria regionale accoglieva il gravame, ritenendo legittimo l’avviso di accertamento. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente lamentava l’omessa, o comunque apparente, motivazione della sentenza di appello in ordine alla dedotta illegittimità dell’accertamento induttivo. La Corte ha ricondotto la censura al paradigma dell’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., trattandosi di vizio motivazionale che integra un error in procedendo.
Richiamando il consolidato orientamento di legittimità, la Corte ha precisato che la motivazione apparente ricorre quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, perché il giudice omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indica senza una approfondita disamina logica e giuridica. A tale vizio è sostanzialmente omogenea la motivazione perplessa e incomprensibile, con la conseguenza che la nullità della sentenza deriva direttamente dal testo della pronuncia impugnata.
Nel caso di specie, la pronuncia della Commissione tributaria regionale si limitava ad affermare che la ricostruzione del reddito operata dall’Ufficio era “pienamente legittima e congrua”, senza offrire alcuna argomentazione in fatto e in diritto a sostegno della ritenuta legittimità dell’avviso di accertamento. La Corte ha pertanto rilevato l’evidente carattere apodittico della motivazione.
La Corte ha inoltre chiarito che, essendo la pronuncia di primo grado limitata alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, l’appellante poteva legittimamente limitarsi a denunciare l’erroneità di tale decisione richiamando le ragioni dell’atto introduttivo, senza riprodurle integralmente, atteso che dall’accoglimento dell’impugnazione discende l’integrale devoluzione al giudice del gravame di tutte le questioni dedotte in primo grado. Assorbito il secondo motivo di ricorso, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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