Opposizione agli atti esecutivi e terzo pignorato litisconsorte necessario (Cass. civ. Sez. III n. 4675 del 22.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi relativi a un’espropriazione presso terzi il terzo pignorato è litisconsorte necessario. La mancata integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità e determina la cassazione con rinvio al giudice di primo grado, ai sensi degli artt. 383, terzo comma, e 354 cod. proc. civ., perché sia ritualmente instaurato il contraddittorio. L’avvenuta specifica individuazione dei terzi pignorati esclude la diversa soluzione della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il Fatto
Una società cooperativa, sulla base di una sentenza di condanna del Tribunale di Alessandria, ha pignorato presso terzi i crediti della propria debitrice. La debitrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione che aveva determinato l’importo per la conversione del pignoramento, fissato il termine per il versamento e liquidato le spese del procedimento esecutivo, oltre a quelle della fase cautelare dell’opposizione all’esecuzione e all’assegnazione delle somme.
Il Tribunale ha accolto l’opposizione. La società creditrice ha impugnato la decisione con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La controricorrente ha resistito; alcuni soggetti sono rimasti intimati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto la vicenda processuale muovendo dalla sentenza impugnata. Da essa risulta che la società creditrice aveva agito sulla base di un titolo esecutivo proprio e aveva pignorato i crediti della debitrice presso più terzi, specificamente individuati nella decisione. Il procedimento di merito si era dunque svolto nell’ambito di un’espropriazione presso terzi.
Su questo presupposto la Corte richiama la propria giurisprudenza costante, a partire da Cass. n. 13533 del 18/05/2021 e da Cass. n. 32445 del 03/11/2022, secondo cui nel processo di opposizione all’esecuzione, o agli atti esecutivi, relativi a un’espropriazione presso terzi il terzo pignorato è litisconsorte necessario. La regola è affermata come principio consolidato: il terzo titolare del credito pignorato è portatore di un interesse qualificato che impone la sua partecipazione al giudizio di opposizione.
Nel caso concreto, nessuno dei terzi pignorati individuati dalla stessa sentenza impugnata ha partecipato, né risulta essere stato messo in grado di partecipare, al giudizio di opposizione. La circostanza viene accertata dal Collegio sulla base delle stesse indicazioni contenute nella decisione di merito.
L’avvenuta specifica individuazione dei terzi pignorati impedisce di seguire la diversa soluzione, pure prospettata dalla giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 26562 del 14/09/2023), della dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La Corte precisa che la non integrità originaria del contraddittorio è rilevabile d’ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità e determina la cassazione con rinvio al giudice di primo grado.
La sentenza impugnata è dunque cassata con rinvio al Tribunale di Alessandria, in persona di diverso magistrato, perché la causa sia ritualmente instaurata anche nei confronti dei terzi pignorati. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese della fase di legittimità, ma nell’emananda sentenza dovrà astenersi da statuizioni relative alla fase propriamente rescissoria. Il suo ambito resta esclusivamente rescindente: dovrà individuare, ove ritenuti sussistenti, i vizi dell’ordinanza ammissiva della conversione del pignoramento, con esclusione di ogni indicazione delle somme da assegnare e di ogni statuizione estranea all’oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi, i cui limiti sono stati segnati da Cass. n. 6733 del 24/03/2011 e da Cass. n. 20733 del 28/09/2009.
Nota della Redazione
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