Definizione agevolata liti fiscali, pendenza ancorata al 24.10.2018 (Cass. civ. Sez. V n. 15945 del 14.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, l’art. 6, comma 4, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, subordina l’accesso al beneficio alla condizione che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto, fissata al 24 ottobre 2018, e che alla data di presentazione della domanda il processo non sia concluso con pronuncia definitiva. Il comma 1-bis, inserito in sede di conversione, si limita a ridurre il costo della definizione per le liti pendenti in primo grado e non incide sul requisito temporale della pendenza, rimasto espressamente ancorato alla notificazione del ricorso. Le norme premiali di definizione agevolata, avendo natura eccezionale, non sono suscettibili di interpretazione analogica.
Il Fatto
Una società con sede legale in Austria riceveva un avviso di accertamento per l’anno 2012, con cui l’Agenzia delle entrate contestava la sussistenza in Italia della reale residenza fiscale, ex art. 73, comma 3, del T.u.i.r., presso la sede di una società italiana del gruppo.
La contribuente impugnava l’atto e, nelle more, presentava domanda di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, versando la prima rata. L’Ufficio notificava il diniego, rilevando che il ricorso era stato notificato il 14.12.2018, dunque dopo il limite del 24 ottobre 2018, e che la domanda era comunque tardiva rispetto al termine del 31 maggio 2019. I giudici di primo grado rigettavano il ricorso e la Commissione Tributaria di secondo grado confermava la decisione. La società ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività: rispetto alla pubblicazione della sentenza di appello, avvenuta il 18.03.2022, la notificazione del 19.10.2022 cade nell’ultimo giorno utile del termine semestrale ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ., computata la sospensione feriale.
Quanto all’istanza di cessazione della materia del contendere, essa non è accoglibile. La causa verte sul diniego di definizione agevolata del giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento, mentre la “rottamazione quater” ex art. 1, comma 231, legge n. 197/2022 invocata riguarda una cartella di pagamento, senza alcun riferimento agli atti impositivi portati in esecuzione.
Nel merito, il motivo è infondato. L’art. 6, comma 4, del d.l. n. 119/2018 richiede che la lite sia pendente alla data di entrata in vigore del decreto, ossia che al 24 ottobre 2018 il ricorso introduttivo sia stato notificato, e che alla presentazione della domanda il processo non sia concluso con pronuncia definitiva. Non sono definibili le c.d. liti potenziali, in cui il ricorso non era stato notificato a quella data.
Il comma 1-bis, aggiunto dalla legge di conversione, ha solo ridotto il costo della definizione delle liti pendenti in primo grado: la pendenza è rimasta espressamente ancorata alla notificazione del ricorso entro il 24 ottobre 2018. Il tenore letterale della norma, non modificata in conversione, non lascia dubbi interpretativi.
Nessun conforto viene dall’interpretazione analogica invocata con riguardo alla disciplina della legge n. 130/2022. Le norme di natura premiale sono di natura eccezionale e non ammettono applicazione analogica; inoltre, la modifica del termine temporale nel d.l. n. 115/2022 fu disposta espressamente, mentre per il d.l. n. 119/2018 la previsione originaria è rimasta ferma.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente al rimborso delle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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