La prova della notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria sana il difetto di contraddittorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 20731 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazioni nel processo tributario, l’onere di comunicare le variazioni del domicilio eletto o della residenza, ex art. 17, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, non grava sul difensore domiciliatario per il cambiamento di indirizzo del proprio studio, ma è onere del notificante effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notifica. La notifica eseguita presso il precedente indirizzo è comunque efficace se l’atto è stato ricevuto da persona abilitata, come attestato dalla relata dell’ufficiale giudiziario, la cui idoneità è contestabile solo con querela di falso. Ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 (ratione temporis vigente), è ammessa in appello la produzione di nuovi documenti, ancorché preesistenti al primo grado, non essendo consentita alle parti il ritiro dei fascicoli, che restano acquisiti al giudizio fino al passaggio in giudicato. Ne consegue che la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale prima dell’iscrizione ipotecaria è esclusa dalla prova della notifica del preavviso, il cui “travisamento” da parte del giudice di merito configura il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il Fatto
Il contribuente impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa dall’Agente della Riscossione ai sensi dell’art. 77 d.P.R. n. 602/1973 a garanzia di sedici cartelle di pagamento e di un avviso di accertamento esecutivo. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo che l’Agente non avesse fornito prova della comunicazione al contribuente circa la futura iscrizione del vincolo, così privandolo della possibilità di provvedere al pagamento o formulare osservazioni. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, reputando illegittima l’iscrizione per violazione dell’obbligo di instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. L’Agente della Riscossione proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal contribuente per la presunta nullità del giudizio di appello, essendo stato l’atto notificato al difensore presso un indirizzo diverso da quello corrente. Richiamando il principio di Cass. n. 10985/2024, la Corte ha chiarito che l’onere di comunicare le variazioni di domicilio non incombe sul difensore domiciliatario per il trasferimento del proprio studio, ma sul notificante, che deve ricercare il nuovo luogo. Nel caso di specie, tuttavia, la notifica ha comunque raggiunto lo scopo, risultando l’atto consegnato a persona abilitata a riceverlo, come attestato dalla relata dell’ufficiale giudiziario, la cui idoneità non è inficiata dalla illeggibilità della firma e la cui contestazione richiederebbe la querela di falso, ai sensi della richiamata Cass. n. 6048/2025.
Con riferimento all’unico motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. e sul travisamento della prova, la Corte ha dapprima rigettato l’eccezione di tardività della produzione documentale. Ha osservato che, ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, nel testo vigente prima delle modifiche del d.lgs. n. 220/2023, la produzione di nuovi documenti in appello è sempre ammessa. Tale facoltà trova fondamento nella circostanza che i fascicoli di parte restano inseriti definitivamente in quello d’ufficio fino al passaggio in giudicato, sicché la documentazione in essi contenuta è automaticamente acquisita al giudizio di impugnazione, come stabilito da Cass. n. 25577/2025.
Nel merito, la Corte ha riconosciuto la fondatezza del motivo, rilevando che l’Agente della Riscossione aveva prodotto in appello sia il preavviso di iscrizione ipotecaria sia la relativa relata di notifica. Il giudice di secondo grado aveva fondato la propria decisione sull’asserita omissione di tale comunicazione, senza considerare gli elementi di prova forniti dall’Ufficio. Tale omissione integra gli estremi del travisamento della prova su un punto controverso e dirimente, introdotto su atto di parte, come chiarito da Cass. n. 13085/2025. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione.
È stata infine dichiarata l’inammissibilità dell’eccezione sollevata dal contribuente solo con la memoria ex art. 378 c.p.c., relativa alla mancata notifica degli atti prodromici all’iscrizione ipotecaria. La memoria, infatti, non può integrare i motivi di ricorso, ma assolve esclusivamente alla funzione di chiarire e illustrare le censure già ritualmente enunciate nell’atto introduttivo, con il quale si esaurisce il diritto di impugnazione, in conformità a Cass. n. 8949/2023.
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Nota della Redazione
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