Notifica prima del 2 settembre 2015: si applica la clausola di salvaguardia (Cass. civ. Sez. 5 n. 12373 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale e per gli atti tributari dall’art. 60, ultimo comma, d.P.R. n. 600/1973, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui si tratti di verificare se l’atto impositivo sia stato notificato dall’Amministrazione finanziaria prima del 2 settembre 2015, data indicata nella disposizione transitoria contenuta nell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015 (c.d. clausola di salvaguardia). Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. L’atto si considera, quindi, “notificato” alla data di consegna al messo comunale o di protocollazione, se antecedente al 2 settembre 2015, con conseguente applicazione della disciplina sul raddoppio dei termini di accertamento di cui all’art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 128/2015.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale condotta nei confronti di una società, l’Ufficio accertava l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emettendo un avviso di accertamento nei confronti del socio, ritenuto unico e simulatamente cessato le quote. La società era stata cancellata dal registro delle imprese e l’avviso era stato notificato al socio unico. L’Amministrazione si avvaleva del raddoppio dei termini, avendo trasmesso la denuncia penale, e della responsabilità del socio per il debito tributario della società estinta. Il contribuente impugnava l’atto, deducendo, tra l’altro, la decadenza per intervenuta scadenza dei termini. La Commissione tributaria provinciale e, successivamente, la Commissione tributaria regionale rigettavano il ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel confermare l’infondatezza del primo motivo, ha chiarito che la clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 128/2015 fa espressamente salvi gli effetti degli avvisi di accertamento notificati alla data del 2 settembre 2015. Tale regime transitorio non è stato abrogato da quello successivamente introdotto dalla L. n. 208/2015, che detta una specifica normativa transitoria per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016.
Quanto alla verifica della tempestività della notifica, la Corte ha richiamato il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, applicabile anche agli atti tributari. Tale principio comporta che, per l’Amministrazione, la notifica si perfeziona nel momento in cui l’atto è consegnato all’agente notificatore, a nulla rilevando la successiva data di ricezione da parte del contribuente. Nella specie, la consegna al messo comunale era avvenuta in data antecedente al 2 settembre 2015, con conseguente applicabilità della clausola di salvaguardia e della disciplina sul raddoppio dei termini.
La Corte ha altresì escluso la sussistenza di un vizio di omessa pronuncia con riferimento all’eccezione di abrogazione della clausola di salvaguardia, configurandosi un’ipotesi di rigetto implicito, incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della sentenza impugnata, che aveva fatto applicazione della clausola stessa.
La Corte ha, invece, accolto il sesto motivo, relativo alla motivazione apparente della sentenza impugnata in merito alla ritenuta distribuzione degli utili al socio. L’affermazione secondo cui non era credibile la tesi dell’errore contabile è stata ritenuta apodittica e assertiva, inidonea a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. Ha altresì accolto il settimo motivo, per omessa pronuncia sulla questione della limitazione della responsabilità del socio all’IRES, e l’ottavo motivo, concernente la mancata rideterminazione delle sanzioni da parte del giudice del gravame alla luce del sopravvenuto d.lgs. n. 158/2015, applicabile ai giudizi ancora in corso, essendo compito del giudice del merito rinnovare la propria valutazione in merito all’eventuale regime sanzionatorio più favorevole.
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Nota della Redazione
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