Requisiti ONLUS: controllo formale sullo statuto, non sull’attività di fatto (Cass. civ. Sez. 5 n. 11907 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per il riconoscimento della qualifica di ONLUS, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 460/1997, l’esame demandato all’Amministrazione finanziaria e al giudice tributario ha natura strettamente formale e deve essere condotto verificando esclusivamente se le attività indicate espressamente nello statuto rientrino tra quelle elencate tassativamente al comma 1, lett. a), della medesima disposizione. Non può attribuirsi rilievo ad attività in fatto svolte dall’ente, né l’interpretazione dello statuto può essere integrata in via suppletiva, dovendosi invece escludere che attività rivolte ai soli soci o confratelli, come l’assistenza mutualistica e la promozione di iniziative a loro favore, integrino le finalità di solidarietà sociale richieste dalla legge. L’attività di promozione culturale e artistica non è oggettivamente sovrapponibile a quella di tutela e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico, qualificata dal comma 4 dell’art. 10 citato come attività “a solidarietà presunta”.
Il Fatto
A seguito di un’attività di monitoraggio, l’Amministrazione finanziaria contestava a una confraternita, iscritta all’anagrafe delle ONLUS dal 1999, la mancata comunicazione di una modifica statutaria e l’assenza, nel nuovo statuto, dei requisiti previsti dalla legge. Veniva pertanto notificato il provvedimento di cancellazione dall’anagrafe, con decorrenza retroattiva dalla data di modifica dello statuto.
Il ricorso dell’ente avverso il provvedimento era rigettato in primo grado, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, riformando la sentenza, annullava la cancellazione, ritenendo le attività descritte nello statuto riconducibili a quelle considerate “a solidarietà presunta” dall’art. 10, comma 4, d.lgs. n. 460/1997. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea interpretazione dello statuto e della norma citata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel valutare la fondatezza del primo motivo di ricorso, ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità e ha ribadito che il controllo per l’attribuzione della qualifica di ONLUS è un esame d’ufficio di natura formale: esso deve verificare che le attività indicate nello statuto rientrino nei settori tassativamente elencati dall’art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 460/1997 e che sia previsto l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
Richiamato il precedente delle Sez. 5, n. 23718/2019, la Corte ha evidenziato come l’esame delle clausole statutarie della confraternita, in particolare l’attività di cura del culto di una chiesa di proprietà e la promozione di iniziative sociali, culturali e artistiche a favore dei soli confratelli, non consenta di ricondurle alle attività a solidarietà presunta. Tali attività risultano infatti rivolte ai soli aderenti al sodalizio e non alla collettività, non integrando le finalità di solidarietà sociale richieste, con interpretazione restrittiva dei requisiti costitutivi, come da Sez. 5, n. 12804 del 2020.
La Corte ha inoltre precisato che l’attività di promozione di iniziative culturali e artistiche non è sovrapponibile a quella di tutela e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, cui la legge riconosce carattere solidaristico in via presunta. Ne consegue che la mera attività svolta in fatto dall’ente, non risultante dallo statuto, non può integrare i requisiti formali, né può attribuirsi rilievo alla circostanza che la confraternita abbia provveduto alla tutela del proprio patrimonio dichiarato di interesse storico-artistico, non essendo tale attività prevista nelle clausole statutarie esaminate. Il motivo è stato pertanto accolto, con assorbimento del secondo, relativo al potere di controllo della perdita sopravvenuta dei requisiti, e la causa è stata rinviata ai giudici di merito per un nuovo esame.
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Nota della Redazione
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