Definizione agevolata liti tributarie pendenti in Cassazione ed estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 31321 del 01.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 5 legge n. 130 del 2022, si perfeziona all’esito della presentazione della domanda e del pagamento delle somme dovute, oppure, qualora non vi siano importi da versare, con la sola presentazione della domanda. Ne consegue che, in mancanza della notificazione del provvedimento di diniego da parte dell’amministrazione finanziaria e della presentazione dell’istanza di trattazione nei termini di legge, il giudizio deve essere dichiarato estinto. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo il criterio fissato dal comma 5, ultimo periodo, della medesima disposizione. Non trovano applicazione i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, all’esito di una pronuncia di estinzione per definizione agevolata.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di accertamento emesso dalla Direzione Provinciale competente e notificato nel dicembre 2012, con cui l’Ufficio aveva proceduto all’accertamento sintetico del reddito per l’anno di imposta 2007, contestando il mancato pagamento di Irpef, addizionale regionale e comunale, oltre interessi e sanzioni. L’accertamento si fondava su elementi indiziari: il reddito dichiarato risultava inferiore al valore dei mutui contratti, e il contribuente disponeva di numerosi immobili, due veicoli e tre polizze assicurative, circostanze da cui l’Ufficio aveva desunto una capacità reddituale celata al fisco. Dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione aveva emesso un provvedimento di annullamento parziale in autotutela.

La CTP aveva riunito i ricorsi e li aveva parzialmente accolti, disponendo l’applicazione ai mutui ipotecari delle nuove norme sul redditometro e rigettando nel resto le censure. La CTR della Liguria aveva respinto l’appello principale del contribuente e accolto quello incidentale dell’Agenzia, riformando la decisione sul punto del redditometro. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esamina l’istanza di estinzione formulata dal contribuente con memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., fondata sull’avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata del giudizio.

Il Collegio richiama l’art. 5 legge n. 130 del 2022, che prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione alle condizioni stabilite dai commi 1 e 2. La definizione si perfeziona all’esito della presentazione della domanda e del pagamento delle somme dovute, e determina l’estinzione del giudizio in mancanza della notificazione del diniego da parte dell’amministrazione o della presentazione dell’istanza di trattazione da parte dell’interessato nei termini fissati dai commi 11 e 12.

Dalla documentazione allegata alla memoria risulta l’avvenuta presentazione, il 13 gennaio 2023, della domanda di definizione agevolata riferita all’avviso di accertamento oggetto di causa, nonché l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto per effetto dei versamenti già eseguiti in pendenza del giudizio. Non risulta, invece, che l’amministrazione abbia notificato alcun provvedimento di diniego ai sensi del comma 11, né che le parti abbiano presentato l’istanza di trattazione ai sensi del comma 12.

Su queste premesse la Corte ritiene perfezionata la definizione agevolata, richiamando i commi 7 e 9 della medesima norma: ai fini della definizione si tiene conto dei versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio e, qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Il giudizio va dunque dichiarato estinto ai sensi del comma 12, con le spese del processo estinto a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dal comma 5, ultimo periodo.

La Corte esclude, infine, l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, relativo alle pronunce di rigetto, inammissibilità o improponibilità del ricorso, richiamando sul punto Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560, Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485, Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140 e Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400: la dichiarazione di estinzione per effetto della definizione agevolata della lite non integra alcuno dei presupposti che giustificano il raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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