Liquidazione spese del giudizio di legittimità in base al valore del disputatum (Cass. civ. Sez. 5 n. 4615 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il giudizio prosegua in grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia, ai fini della liquidazione delle spese relative a quel grado, è costituito dal differenziale (disputatum) tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l’atto di impugnazione, integrato dal criterio del contenuto effettivo della decisione assunta dal giudice (decisum). Il giudice del merito non è vincolato alla determinazione dei compensi secondo i valori medi tariffari, potendo quantificarli tra il minimo e il massimo in considerazione delle circostanze concrete, senza che l’esercizio di tale potere discrezionale sia sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione di un preavviso di fermo relativo a cartelle di pagamento, rigettata in primo grado e accolta in appello. A seguito di cassazione con rinvio, il contribuente aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio limitatamente al capo relativo alle spese di lite, quantificate in misura onnicomprensiva e inferiore ai minimi tariffari. Il giudizio, riassunto, si concludeva con la sentenza n. 3598/2020, che rideterminava le spese dei gradi di merito e di legittimità. Il contribuente ricorreva per cassazione avverso tale ultima statuizione, deducendo la violazione dei minimi tariffari per mancata considerazione della fase decisionale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il motivo con cui il ricorrente, richiamando gli artt. 4 d.m. 55/2014, 2223, comma 2, c.c. e 111 Cost., censura la liquidazione delle spese relative al giudizio di legittimità, ritenuta erronea per la mancata inclusione della fase decisionale, considerato il valore del giudizio indicato nel ricorso.
La Corte richiama l’orientamento consolidato, ribadito dalle Sezioni Unite n. 19014/07, secondo cui, ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per la determinazione del rimborso delle spese di lite, il differenziale tra la somma attribuita dalla sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l’atto di impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado. Sul tale base, integrata dal decisum, vanno determinate le ulteriori spese relative all’attività difensiva svolta nel grado.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva liquidato per i due gradi di merito un importo complessivo di 1.606,50 euro, a fronte dei 900,00 euro liquidati dalla precedente sentenza della CTR, oggetto della prima impugnazione. Il conseguente disputatum, pari a 706,50 euro, colloca il valore della causa nel primo scaglione tariffario (fino a 1.100,00 euro), non assumendo rilievo il valore della pretesa tributaria originaria come indicato dal ricorrente.
La Corte rileva che l’importo liquidato per il giudizio di legittimità (707,50 euro) risulta superiore ai valori medi previsti per lo scaglione sia dalle tabelle vigenti del d.m. 55/2014 (678,00 euro) sia da quelle antecedenti alle modifiche apportate dal d.m. 147/22 (645,00 euro). Poiché il giudice non è vincolato ai valori medi, potendo esercitare il proprio potere discrezionale tra minimo e massimo tariffario, e considerato che l’importo liquidato è addirittura superiore a tali valori, il motivo viene ritenuto infondato e il ricorso rigettato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.