Accertamento TARI legittimo con presunzioni in caso di mancata collaborazione (Cass. civ. Sez. V n. 21879 del 29.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di TARI e TARSU, il presupposto impositivo è costituito dalla detenzione o occupazione di una res suscettibile di produrre rifiuti. L’onere della prova dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria grava sull’amministrazione, ma il diritto all’esenzione, anche parziale, va provato dal contribuente, costituendo eccezione alla regola generale del pagamento del tributo. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, i Comuni possono determinare l’assoggettabilità al tributo e la misura delle superfici imponibili mediante presunzioni, anche semplici, purché gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., spettando al contribuente la prova contraria.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce uno stabilimento balneare. Il Comune ha emesso un avviso di accertamento TARI per l’annualità 2014, assumendo come imponibile una superficie largamente superiore a quella oggetto di concessione demaniale.

La società ha impugnato l’atto. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha confermato la decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, incentrati sull’uso del criterio presuntivo per la determinazione della superficie.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, perché strettamente connessi, e li rigetta. Il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla detenzione o occupazione di una res suscettibile di produrre rifiuti, compresi locali e aree scoperte adibiti a uso privato e non accessori o pertinenze degli stessi.

La Corte ribadisce la distribuzione dell’onere probatorio. L’amministrazione deve provare i fatti fonte dell’obbligazione tributaria, ma il diritto all’esenzione, anche parziale, deve essere provato dal contribuente, perché le esenzioni costituiscono eccezione alla regola generale di pagamento del tributo.

Il passaggio centrale riguarda i poteri di controllo. L’art. 73 del d.lgs. n. 507/1993 delinea una sequenza procedimentale: l’ufficio può invitare il contribuente a esibire documenti, comprese le planimetrie, e a rispondere a questionari; in caso di mancato adempimento può disporre l’accesso agli immobili, con preavviso di almeno cinque giorni. In caso di mancata collaborazione o altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri dell’art. 2729 cod. civ.

Disposizioni corrispondenti valgono per la TARI negli artt. 692-694 della legge n. 147/2013, che consentono al funzionario responsabile di inviare questionari, richiedere dati, disporre l’accesso ai locali con preavviso di almeno sette giorni e, in caso di mancata collaborazione o impedimento, accertare con presunzioni semplici. Ne deriva un principio generale: ai Comuni è consentito fare uso di presunzioni, di legge o semplici, per determinare l’assoggettabilità al tributo e la corretta individuazione delle superfici imponibili.

Su questa base la Corte ritiene conforme ai principi l’accertamento fondato su fotografie aeree e su quelle scattate dall’incaricato, sia pure dall’esterno dello stabilimento, dalle quali emerge lo svolgimento dell’attività di ristorazione anche sull’arenile. La stessa ricorrente ha ammesso di aver impedito l’accesso ai funzionari incaricati. Le censure di fatto sull’eccedenza della superficie rispetto a quella effettiva sono dichiarate inammissibili, vertendosi in ipotesi di doppia conforme rispetto alla quale non sono stati indicati profili di divergenza tra le ragioni di fatto della decisione di primo grado e quelle del rigetto dell’appello.

Il ricorso è quindi respinto integralmente. Nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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