Definizione agevolata e mancata istanza di trattazione: estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 4421 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, ai sensi dell’art. 6 d.l. 119/2018, il giudizio si estingue quando ricorrono i presupposti del comma 13: presentazione della domanda di definizione entro il termine del 31 maggio 2019, mancata notifica del diniego da parte dell’Ufficio entro il 31 luglio 2020 e mancata presentazione, da parte di alcuna delle parti, dell’istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020. In tale ipotesi non si configura la cessazione della materia del contendere, che presuppone la prova del pagamento di tutte le rate. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale un avviso di accertamento e il successivo avviso di intimazione, eccependo la mancata notifica del primo e la violazione degli artt. 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600/1973 e 54 del d.P.R. n. 633/1972. La CTP rigettava il ricorso; la CTR confermava la decisione di primo grado, richiamando l’iter logico-argomentativo del giudice di prime cure.
Avverso la sentenza di appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Nelle more, dopo aver ricevuto un provvedimento di sgravio parziale che riduceva la pretesa tributaria, chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 6, comma 10, d.l. 119/2018, allegando la domanda di definizione agevolata e la quietanza della prima rata. Con successiva memoria chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio per non essere stata depositata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare che il ricorrente si è avvalso della definizione agevolata prevista dall’art. 6 d.l. 119/2018, presentando la domanda entro il termine del 31 maggio 2019 e allegando la quietanza del pagamento della prima rata. L’Ufficio non ha notificato, entro il 31 luglio 2020, il diniego della definizione.
Sul piano processuale, nessuna delle parti ha depositato entro il 31 dicembre 2020 l’istanza di trattazione. Il comma 13 della norma assume proprio la mancata presentazione di detta istanza quale presupposto dell’estinzione del giudizio. Sussistono pertanto i requisiti per dichiarare l’estinzione del processo.
La Corte esclude la configurabilità della cessazione della materia del contendere, pure richiesta in udienza dal contribuente, in difetto della prova del pagamento di tutte le rate previste dal piano di definizione.
Quanto alle spese, le stesse restano a carico delle parti che le hanno anticipate, in coerenza con la definizione della vicenda in via agevolata. Infine, non ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di misura di natura eccezionale e sanzionatoria, non estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Nota della Redazione
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