Definizione agevolata e pagamento rateale: giudizio estinto (Cass. civ. Sez. V n. 3724 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della lite tributaria, ai sensi dell’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata. La cessazione della materia del contendere va dichiarata solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia provveduto anche al pagamento integrale del debito rateizzato. Perfezionatasi la definizione, il giudizio è estinto e le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate. Non è dovuto il doppio contributo unificato, misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica per la sua natura lato sensu sanzionatoria.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con controricorso del contribuente, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Ufficio. Quest’ultimo, in primo grado, aveva accertato per l’anno di imposta 2006 un maggior reddito, sul presupposto di spese per incrementi patrimoniali sopportate negli anni 2007 e 2008 e non giustificate, imputate per un quinto al periodo di imposta oggetto di verifica.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, valorizzando l’avvenuto ricorso allo scudo fiscale in epoca precedente, alcuni smobilizzi documentati e somme ricevute da un familiare. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo che lo scudo fiscale operasse automaticamente, precludendo l’attività accertativa dell’Ufficio, e ricostruendo le somme complessivamente giustificate in misura eccedente rispetto a quanto contestato nell’avviso. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha depositato memoria chiedendo l’estinzione per intervenuta definizione agevolata della lite.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della definizione agevolata intervenuta pendente il giudizio di cassazione. Il contribuente ha documentato di aver presentato, con riferimento al giudizio pendente e all’avviso di accertamento impugnato, domanda di definizione ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, versando la quietanza attestante il pagamento della prima rata.
Il Collegio verifica il rispetto dei termini procedurali. Entro il 31 luglio 2020, ai sensi dell’art. 6, comma 12, d.l. cit., l’Agenzia delle entrate non ha notificato alcun diniego della definizione. Entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 6, comma 13, prima parte, d.l. cit., non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.
La Corte richiama la disciplina del perfezionamento. Secondo l’art. 6, comma 6, d.l. cit., la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019. La cessazione della materia del contendere va invece dichiarata solo qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia provveduto anche al pagamento integrale del debito rateizzato, come affermato da Cass. 03/10/2018, n. 24083.
Nel caso in esame ricorrono i presupposti del perfezionamento, con conseguente estinzione del giudizio. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, d.l. cit. La Corte esclude inoltre il pagamento del doppio contributo unificato, misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica, secondo l’insegnamento di Cass. 18/01/2022, n. 1420.
Nota della Redazione
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