Definizione agevolata per il pagamento della somma contestata (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 247 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile, la definizione agevolata disciplinata dall’art. 130, comma 8, cod. giust. cont. presuppone l’integrale esecuzione dei decreti di accoglimento del parere della Procura regionale e il conseguente versamento delle somme ivi determinate. Il Collegio non può discostarsi dalle concordi conclusioni delle parti quando il pagamento risulti documentato mediante le relative reversali. Alla definizione consegue la condanna alle spese di giudizio, da ripartirsi in parti uguali tra i convenuti secondo la liquidazione operata dalla segreteria. La definizione non richiede l’accertamento nel merito della responsabilità, restando assorbita dalla richiesta di definizione agevolata.
Il Fatto
Con atto di citazione depositato il 13 maggio 2024, il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Puglia conveniva in giudizio, fra gli altri, i soggetti indicati in epigrafe, chiedendo la condanna in favore del Comune di San Severo al risarcimento di un danno quantificato in 8.921,25, da ripartirsi nella misura del 60% a carico di un convenuto, in qualità di Dirigente del Settore finanziario, e del 40% in parti uguali a carico degli altri, in qualità di Sindaco e di componenti della Giunta comunale.
La domanda si fondava sul presupposto del contributo fornito dai convenuti, nei rispettivi ruoli, con condotta gravemente colposa, in relazione a un pagamento corrisposto a una società. Con sentenza n. 199/24 è stata definita, ai sensi del comma 8, la posizione di altra convenuta nel medesimo giudizio. Con decreti n. 14 e n. 15/2024, previo parere favorevole della Procura, i convenuti sono stati ammessi alla definizione agevolata, con determinazione della somma pari al 50% della contestazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio osserva che i convenuti hanno dato esecuzione ai citati decreti, provvedendo al pagamento di quanto dovuto e producendo le relative reversali al Tesoriere del Comune. Hanno quindi chiesto la definizione del giudizio.
La Corte rileva che non sussistono motivi per disattendere le concordi conclusioni formulate dalle parti, stante il documentato versamento da parte dei convenuti in forza dei decreti emessi. Il pagamento costituisce, dunque, il presupposto fattuale che legittima la definizione agevolata.
Ne consegue che il giudizio deve essere definito ai sensi del successivo comma 8 dello stesso articolo, con contestuale condanna dei convenuti alle spese del giudizio, da ripartirsi in parti uguali nella misura indicata dalla segreteria con nota a margine.
La statuizione sulle spese segue automaticamente la definizione agevolata, senza che residui alcuno spazio per un accertamento nel merito della responsabilità, ormai assorbita dalla richiesta di definizione. Il Collegio si uniforma, pertanto, alle conclusioni condivise dalle parti processuali.
Nota della Redazione
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