Irrilevanza del debito di vigilanza ai fini della resa del conto giudiziale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 270 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili dell’ente locale per mero debito di vigilanza non assume la qualifica di agente contabile e non è obbligato alla resa del conto giudiziale. L’obbligo della resa presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia, configurabile solo in capo a chi gestisce una tipica gestione di cassa o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali. In difetto di tale presupposto il giudizio di conto è improcedibile, con restituzione degli atti all’Amministrazione.
Il Fatto
La vicenda riguarda un giudizio di conto relativo all’esercizio finanziario 2021, promosso nei confronti di un dipendente di un Comune, qualificato consegnatario di beni mobili dell’Ente. Il conto giudiziale era stato presentato dal dipendente con riferimento al presunto debito di custodia sui beni medesimi.
Il Magistrato istruttore, nella relazione, dubita della qualificazione di consegnatario per debito di custodia in capo al dipendente, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura Regionale conclude per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, di improcedibilità del giudizio, con restituzione degli atti all’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla distinzione tra consegnatari per debito di custodia, qualificabili agenti contabili e obbligati alla resa del conto, e consegnatari per debito di vigilanza, qualificabili agenti amministrativi e non obbligati. Lo spartiacque è individuato nella gestione tipicamente di cassa o magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali.
La gestione oggetto del conto non riguarda beni per i quali il consegnatario abbia debito di custodia. Si tratta di un conto meramente ricognitivo, riferito a beni eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le articolazioni del Comune e riconducibili allo stato patrimoniale dell’Ente, assoggettati a mero debito di vigilanza.
La Corte richiama la pluriennale giurisprudenza contabile, tra cui Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017, Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017, Sezione Giurisdizionale Piemonte n. 354 del 2021, n. 362 del 2022 e n. 219 del 2023. Da tale indirizzo discende che l’obbligo della resa del conto, anche negli Enti locali ai cui dipendenti si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, non può prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia.
Nel caso concreto non è possibile individuare i beni per i quali sia previsto un debito di custodia, per la natura eterogenea degli stessi e per l’assenza di una tipica gestione di cassa o magazzino. Il Collegio dichiara pertanto improcedibile il giudizio, con restituzione del conto all’Amministrazione e nulla per le spese.
Nota della Redazione
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