Definizione agevolata nel giudizio di responsabilità contabile e pagamento integrale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 166 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito abbreviato disciplinato dall’art. 130, comma 8, c.g.c. il convenuto in primo grado, previo parere concorde della Procura contabile, può chiedere la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50% di quanto richiesto in citazione. Il Collegio è chiamato ad accertare, con cognizione allo stato degli atti, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta, in relazione alla gravità della condotta e all’entità del danno. Il regolare versamento del quantum determinato con decreto rende nulla più dovuta la pretesa erariale e comporta la definizione del giudizio, con cancellazione della causa dal ruolo. Le spese di lite restano a carico del convenuto in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania conveniva in giudizio un docente universitario di prima fascia in regime di tempo pieno, contestandogli lo svolgimento di incarichi libero-professionali extraistituzionali — curatele fallimentari, patrocinio e assistenza legale — asseritamente incompatibili con lo status rivestito ovvero privi di preventiva autorizzazione dell’Ateneo di appartenenza. Il periodo contestato andava dal 2008 al maggio 2017 e il danno erariale era quantificato in € 74.891,88, corrispondente ai compensi percepiti e da versare all’amministrazione ai sensi dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001.

Instaurato il contraddittorio, la difesa eccepiva in via preliminare la violazione del ne bis in idem, essendo stata parte della vicenda già esaminata con precedente sentenza dichiarativa della prescrizione dell’azione erariale, e l’inammissibilità della nuova citazione per assenza di elementi soggettivamente e oggettivamente nuovi. Nel merito contestava l’addebito, chiedeva in subordine la riduzione dell’importo e l’esercizio del potere riduttivo, proponendo infine istanza di definizione agevolata con pagamento del 40% del danno azionato.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha accolto l’istanza di definizione agevolata con decreto n. 2 del 31.1.2024, determinando in € 29.956,80 la somma complessivamente dovuta e fissando il termine perentorio di trenta giorni per il versamento, con contestuale fissazione dell’udienza in camera di consiglio per l’accertamento del pagamento. Il parere dell’Ufficio inquirente del 20.12.2023 aveva escluso la configurabilità, nel caso concreto, di un doloso arricchimento del danneggiante.

Il Collegio ricostruisce la funzione deflattiva del rito abbreviato, introdotto allo scopo di garantire l’incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all’erario. Richiamando il precedente della Sez. Giur. Lombardia, sent. n. 142/2018, precisa che il giudice contabile deve verificare le condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta, tenendo conto della gravità della condotta e dell’entità del danno.

Nel caso di specie tutti i presupposti di legge risultano integrati: la difesa ha depositato la comunicazione dell’Università di avvenuta ricezione del pagamento di € 29.956,80 e la relativa reversale dell’ufficio competente, costituenti prova del versamento integrale del quantum fissato con il decreto. La Sezione ha quindi dichiarato che nulla è più dovuto dal convenuto in relazione alla fattispecie di responsabilità amministrativa formulata con l’atto introduttivo.

La causa viene conseguentemente rimossa dal ruolo con separato provvedimento, non avendo la Procura attrice manifestato alcun ulteriore interesse ad agire. Le spese di giudizio, sia della fase abbreviata sia di quella di merito, sono poste a carico del convenuto in applicazione del principio della soccombenza virtuale, con liquidazione operata dal funzionario di Segreteria con nota a margine.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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