Obbligo di resa del conto giudiziale e debito di vigilanza sui beni (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 147 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di resa del conto giudiziale, anche nell’ambito degli enti locali, presuppone l’identificazione soggettiva e oggettiva di un effettivo debito di custodia in capo al consegnatario. Tale debito ricorre soltanto quando la gestione abbia ad oggetto una tipica gestione di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti in carico e scarico e conseguente obbligo restitutorio dei beni in deposito. Il consegnatario per debito di vigilanza, gravato della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso alle articolazioni funzionali dell’ente e sulla gestione delle scorte operative, è qualificabile agente amministrativo e non è obbligato alla resa del conto. Ne consegue l’improcedibilità del giudizio di conto e la restituzione degli atti all’amministrazione.
Il Fatto
La vicenda riguarda un giudizio di conto promosso nei confronti di un dipendente di un comune, chiamato a rispondere in qualità di consegnatario di beni per l’esercizio finanziario 2023. Il conto giudiziale riguardava esclusivamente beni mobili di pertinenza dell’ente locale.
Il Magistrato Istruttore, nella propria relazione, ha dubitato della qualificazione del dipendente come consegnatario per debito di custodia, ravvisando piuttosto un debito di vigilanza. La Procura Regionale ha depositato le proprie conclusioni chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la restituzione degli atti all’amministrazione. La questione è quindi giunta al collegio per la decisione sulla sussistenza o meno dell’obbligo di resa del conto.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dalla distinzione tra le due figure di consegnatario. Da un lato vi è il consegnatario per debito di custodia, qualificabile agente contabile e obbligato alla resa del conto giudiziale; dall’altro il consegnatario per debito di vigilanza, qualificabile agente amministrativo e non obbligato a tale adempimento.
L’elemento discriminante viene individuato nella natura della gestione. Il debito di custodia presuppone una gestione tipicamente di cassa o di magazzino, con esistenze iniziali e rimanenze finali, i cui movimenti in carico e scarico determinano un incremento o un decremento degli oggetti ricevuti in consegna e configurano un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in deposito.
La Corte richiama la giurisprudenza contabile consolidata, citando Sezione Giurisdizionale Centrale n. 963 del 2017, Sezione Giurisdizionale Veneto n. 105 del 2017 e Sezione Giurisdizionale Abruzzo n. 60 del 2017. Da tali indirizzi discende che l’obbligo di resa del conto, cui si applica il d.P.R. n. 254 del 2002, non può prescindere dall’identificazione di un effettivo debito di custodia, che investe soltanto il consegnatario incaricato di gestire un vero e proprio deposito o magazzino, ubicato in locali previamente identificati dall’ente e alimentato dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative.
Il consegnatario per debito di vigilanza, invece, è il singolo dipendente in servizio presso ciascuna articolazione funzionale dell’ente, gravato della mera sorveglianza sul corretto utilizzo dei beni dati in uso ai fruitori e sulla gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio.
Nel caso concreto, il collegio rileva che il conto non consente di individuare beni per i quali sia previsto un effettivo debito di custodia. I beni sono eterogenei, anche a carattere durevole, in uso presso le diverse articolazioni del comune e riconducibili allo stato patrimoniale dell’ente. Manca una tipica gestione di cassa o di magazzino; si tratta di una mera elencazione ricognitiva. Non sussiste pertanto l’obbligo del consegnatario di rendere il conto giudiziale, con conseguente improcedibilità del giudizio iscritto a ruolo e restituzione del conto all’amministrazione. Nulla per le spese.
Nota della Redazione
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