Parere negativo sulla partecipazione comunale a GAL pesca in forma societaria (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 11 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esercizio del controllo di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, la Corte dei conti verifica che l’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di una partecipazione sia analiticamente motivato con riguardo alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’esenzione dall’obbligo motivazionale opera solo quando la costituzione o l’acquisto avvenga in conformità a espresse previsioni legislative. La normativa europea che disciplina i gruppi di azione locale nel settore della pesca non impone la forma societaria: qualora l’ente scelga tale forma giuridica, la scelta deve essere adeguatamente motivata sul piano economico e finanziario, con un piano economico-finanziario e un’analisi comparativa delle alternative gestionali. In difetto, la Sezione esprime parere negativo.
Il Fatto
Un comune della Città Metropolitana di Napoli ha trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del TUSP, la deliberazione consiliare con cui ha approvato lo schema di statuto e ha deliberato di aderire alla costituzione di un GAL pesca, con forma giuridica di società consortile a responsabilità limitata, mediante l’acquisto di una quota di capitale sociale.
L’iniziativa si colloca nell’ambito di un avviso pubblico regionale per la selezione dei GAL pesca e delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, finanziato con fondi europei. Il comune ha ritenuto che la partecipazione alla società di gestione del GAL consentisse di orientare la strategia locale e di ottenere servizi aggiuntivi per il territorio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la funzione assegnata alla Corte dei conti dalla novella del 2022. Il pronunciamento non è attività consultiva preventiva, ma controllo collocato tra la fase pubblicistica della determinazione amministrativa e quella privatistica della sua attuazione: si tratta di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta prima che essa venga tradotta in strumenti societari.
Il Collegio verifica quindi l’ambito soggettivo e oggettivo del controllo. Il comune rientra tra le amministrazioni destinatarie del TUSP e la fattispecie — costituzione di una società consortile con assunzione della qualità di socio — ricade nell’art. 5, comma 3. La competenza spetta alla Sezione regionale, trattandosi di atto di ente locale.
Sul piano dei vincoli tipologici e finalistici, la Corte rileva che la società consortile a responsabilità limitata rientra tra le forme consentite dall’art. 3 del TUSP e che l’art. 4, comma 6, fa salva la possibilità di costituire enti in attuazione della normativa europea sui GAL. I vincoli di cui agli artt. 3 e 4 risultano pertanto rispettati. L’operazione è inoltre conforme all’art. 7, essendo stata adottata con deliberazione del consiglio comunale.
Il nodo decisivo è l’onere di motivazione analitica imposto dall’art. 5, comma 1, del TUSP. La Corte richiama la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/2022, che distingue una sostenibilità finanziaria oggettiva, legata all’equilibrio economico della società, e una soggettiva, riferita alla situazione dell’ente. Ne deriva la necessità di un piano economico-finanziario o di analoga analisi di fattibilità, nonché il confronto con soluzioni gestionali alternative.
La Sezione esclude che operi l’esenzione prevista per i casi di costituzione conformi a espresse previsioni legislative. La disciplina europea sui gruppi di azione locale, pur rilevante per accedere ai fondi, non impone in alcuna parte la forma societaria. Poiché il comune ha scelto tale forma, la scelta andava motivata sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Nella deliberazione consiliare manca però il piano economico-finanziario e manca l’analisi comparativa delle opzioni gestionali: la motivazione si limita a richiamare i vantaggi attesi per il territorio. L’obbligo motivazionale risulta pertanto violato e la Sezione esprime parere negativo, con trasmissione della deliberazione all’amministrazione e ordine di pubblicazione sul sito istituzionale.
Nota della Redazione
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