Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nell’ottemperanza pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 108 del 08.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del giudicato in pendenza di ricorso determina la cessazione della materia del contendere. Ai fini delle spese, non rileva la circostanza che l’amministrazione abbia adempiuto senza resistere nel merito, poiché opera il principio della soccombenza virtuale: se l’adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, l’ente è soccombente e va condannato al pagamento delle spese di lite. La valutazione presuppone che risultino dagli atti i presupposti dell’effettiva cessazione e che la parte ricorrente ne abbia dato conferma.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un trattamento di quiescenza, ha agito in via di ottemperanza ex art. 217 c.g.c. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 295/2023 con cui la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, aveva accertato il suo diritto alla rideterminazione del trattamento pensionistico sulla base di una retribuzione pensionabile di quota A, con conseguente condanna dell’INPS alla riliquidazione, al pagamento dei differenziali, oltre interessi e rivalutazione.
Dopo una diffida a provvedere e un ulteriore sollecito, la ricorrente ha promosso il ricorso per ottemperanza. L’INPS, costituendosi, ha evidenziato di aver riliquidato la pensione solo dopo la proposizione del giudizio, indicando il pagamento degli arretrati a partire dal mese di agosto 2024. La difesa della ricorrente ha confermato l’avvenuta esecuzione e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con spese a carico dell’INPS.
La Motivazione della Corte
La questione attiene agli effetti processuali dell’adempimento tardivo nel giudizio di ottemperanza. Dagli atti, secondo il Giudice, emergono i presupposti per la cessazione della materia del contendere, poiché l’obbligo risultante dal giudicato è stato integralmente eseguito.
La Corte dà rilievo decisivo al momento dell’adempimento. L’INPS, per sua stessa ammissione, ha dato esecuzione alla sentenza n. 295/2023 successivamente alla proposizione del ricorso. Tale circostanza è assunta a fondamento del criterio di imputazione delle spese.
Il Collegio applica il principio della soccombenza virtuale. Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione intervenuta in corso di causa non consente all’ente di sottrarsi alle spese: la parte creditrice è stata costretta ad attivare la tutela giurisdizionale per ottenere ciò che l’amministrazione avrebbe dovuto assicurare. L’adempimento tardivo equivale, sul piano delle spese, a una soccombenza.
Ne consegue la condanna dell’INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore dei procuratori anticipatari. All’esito, il Giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e disposto le comunicazioni di competenza.
Nota della Redazione
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