Definizione agevolata e rinuncia: estinzione del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 13369 del 15.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, con conseguente rinuncia al giudizio, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto ex art. 391 cod. proc. civ., essendo il debitore ricorrente e risultando nota all’Amministrazione finanziaria la rinuncia. Le spese processuali non vanno liquidate, perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. Non sussistono i presupposti per la condanna al pagamento del “doppio” del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, quando il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, già titolare di una ditta individuale, aveva impugnato la cartella di pagamento emessa a seguito di ruolo ordinario reso esecutivo nel 2010. La controversia tributaria era approdata alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che con sentenza n. 327/15/14, depositata il 13.02.2014 e non notificata, aveva definito il giudizio di merito. Avverso tale pronuncia il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, iscritto al n. 21678/2014 R.G.

Nel corso del giudizio di legittimità, il ricorrente ha depositato memoria rappresentando di avere aderito alla definizione agevolata di cui al d.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni, e successivamente alla ulteriore definizione dei carichi affidati agli agenti della riscossione disciplinata dall’art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197 del 2022. Ha inoltre allegato espressa rinuncia ad ogni giudizio pendente e la prova dei pagamenti dovuti, chiedendo la dichiarazione di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che dalla documentazione allegata risulta che l’Agenzia delle entrate – Riscossione ha distinto e quantificato gli importi dovuti dal contribuente ai fini della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione. Tale quantificazione costituisce il presupposto per l’operatività dell’istituto deflattivo.

In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con conseguente rinuncia al giudizio, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto ex art. 391 cod. proc. civ. per rinuncia del debitore. La Corte sottolinea che egli è ricorrente e che la rinuncia risulta nota all’Amministrazione finanziaria, come si evince dalla memoria in atti datata 10 dicembre 2020.

Il collegio aggiunge un profilo ulteriore e autonomo: risultano comunque pagate tutte le rate dovute. Anche sotto tale distinto profilo, pertanto, il giudizio va dichiarato estinto. La decisione non si fonda dunque su un unico presupposto, ma su una duplice e concorrente ragione estintiva.

Quanto alle spese processuali, la Corte esclude la loro liquidazione, perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. Non residua, quindi, alcun spazio per una regolazione delle spese in favore della parte vittoriosa in senso processuale.

La Corte esamina infine la posizione del contribuente rispetto alla condanna al pagamento del “doppio” del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. Ritiene che non sussistano i presupposti di tale condanna, perché il presupposto della rinuncia è sopravvenuto alla proposizione del ricorso, richiamando sul punto Cass. n. 14782/2018. Il giudizio è conseguentemente dichiarato estinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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