Appalti pubblici, ritardo della stazione appaltante e istanza di recesso dell’appaltatore (Cass. civ. Sez. I n. 5794 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti pubblici, in caso di ritardo nell’adempimento per fatto dell’Amministrazione appaltante non trova applicazione la disciplina civilistica in materia di risoluzione del contratto, ma la norma speciale di cui all’art. 10, comma 8, del d.P.R. n. 1063 del 1962 (Capitolato generale di appalto delle opere pubbliche), che riconosce all’appaltatore la sola facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto. Al mancato accoglimento di tale istanza consegue il sorgere del diritto al compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo. La mancata o tardiva consegna dei lavori da parte della P.A., al pari della consegna parziale, non attribuisce quindi all’appaltatore il diritto di risolvere il rapporto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., né di avanzare pretese risarcitorie. Identica conclusione vale con riferimento alla disciplina di cui all’art. 129 del d.P.R. n. 554/1999.
Il Fatto
Il Comune e una società appaltatrice stipulavano un contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione di alloggi situati nel territorio comunale. La società citava in giudizio il Comune dinanzi al Tribunale, che, accogliendo la domanda, dichiarava risolto per grave inadempimento del Comune il contratto di appalto e condannava lo stesso al risarcimento dei danni in favore della società.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune dinanzi la Corte d’Appello, che riteneva i motivi parzialmente fondati e condannava il Comune al pagamento in favore della società, a titolo di rimborso spese, di una somma oltre interessi legali, limitata alle spese contrattuali, a quelle effettivamente sostenute e documentate nei limiti del capitolato generale, nonché, ricorrendo l’ipotesi di appalto integrato, alle spese del progetto esecutivo. La società propone ricorso in Cassazione con tre motivi; resiste il Comune con controricorso.
La Motivazione della Corte
I tre motivi, trattati congiuntamente, sono ritenuti infondati. La società lamenta che la Corte d’Appello non abbia accolto la domanda di risoluzione del contratto di appalto e di risarcimento del danno per il ritardo della stazione appaltante nella consegna del cantiere, pur avendo considerato illegittimo il diniego del recesso operato dall’amministrazione, con conseguente riconoscimento dei maggiori compensi derivanti dal ritardo nella consegna dei lavori.
La Corte richiama il principio per cui, in caso di ritardo nell’adempimento per fatto dell’Amministrazione appaltante, non trova applicazione la disciplina civilistica in materia di risoluzione del contratto, bensì la norma speciale di cui all’art. 10, comma 8, del d.P.R. n. 1063 del 1962. Tale disposizione riconosce all’appaltatore la sola facoltà di presentare istanza di recesso dal contratto, al cui mancato accoglimento consegue il sorgere del diritto al compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo.
La ratio della previsione è assicurare all’Amministrazione la possibilità di valutare l’opportunità di mantenere in vita il rapporto, ovvero di adottare una diversa determinazione in vista dell’eventuale superamento degli originari limiti di spesa, considerato che all’appaltatore sarà dovuto il rimborso di maggiori oneri, a titolo indennitario, per avere esercitato il recesso (Cass. n. 18897/2020).
Ne consegue che, nel caso di mancata presentazione dell’istanza, il contratto si presume ancora eseguibile, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante, mentre il mancato accoglimento della stessa origina, a contrario, il diritto dell’appaltatore al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo (Cass. n. 22112/2015). Ad identica conclusione la Corte è pervenuta con riferimento alla disciplina di cui all’art. 129 del d.P.R. n. 554/1999 (Cass. n. 4780/2012). La Corte d’Appello si è dunque correttamente attenuta a tali principi.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio e con l’applicazione del doppio contributo di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Nota della Redazione
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