Notifica telematica perfezionata con la ricevuta di accettazione (Cass. civ. Sez. I n. 11380 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica telematica dell’atto processuale, ai fini della verifica della tempestività non rileva né il momento di spedizione del messaggio di posta elettronica certificata, né quello di generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore del Ministero della Giustizia, bensì l’unico momento di generazione della ricevuta di accettazione (cd. RAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Tale conclusione discende dal combinato disposto degli artt. 3-bis, comma 3, della legge n. 53/1994, 6, comma 1, del d.P.R. n. 68/2005 e 16-septies del d.l. n. 179/2012, nel testo risultante dalla pronuncia additiva di illegittimità costituzionale. È conseguentemente erronea la sentenza che dichiari tardivo il deposito per essere stata la ricevuta di avvenuta consegna generata il giorno successivo alla scadenza.
Il Fatto
La società ricorrente, già socio unico di altra società, a sua volta socio unico della società poi fallita, unitamente a due persone fisiche in proprio, proponeva reclamo avverso la sentenza con cui il tribunale aveva esteso il fallimento di una società a un’altra società del gruppo. La corte d’appello dichiarava inammissibile il reclamo, ritenendolo tardivo perché iscritto a ruolo il giorno successivo alla scadenza del termine.
I reclamanti avevano tentato il deposito telematico la sera dell’ultimo giorno utile, ma la ricevuta di avvenuta consegna era stata generata soltanto il giorno successivo. La corte territoriale escludeva che il ritardo fosse ascrivibile a un malfunzionamento del gestore ministeriale. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione del momento di perfezionamento della notifica telematica agli effetti della tempestività dell’atto. Il quadro normativo di riferimento è ricostruito muovendo dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del d.l. n. 179/2012, con cui è stata caducata la previsione che, per il notificante, differiva il perfezionamento alle ore 7 del giorno successivo quando la ricevuta di accettazione fosse generata dopo le ore 21.
La Corte costituzionale, Corte cost. n. 75/2019, aveva chiarito che il divieto di notifica oltre le ore 21 è posto a tutela del destinatario, per salvaguardare il suo diritto al riposo, e che la corrispondente limitazione temporale degli effetti della notifica per il mittente non è funzionale a quella tutela e non è giustificata, posto che il mezzo tecnologico consente di utilizzare appieno il termine utile per approntare la difesa, termine che l’art. 155 cod. proc. civ. computa a giorni e che, in caso di impugnazione, scade allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno.
Su questa base la Corte esclude che il momento rilevante sia quello della spedizione del messaggio PEC, perché la prova dell’avvenuta spedizione è data soltanto dalla ricevuta di accettazione, come stabilito dall’art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 68/2005 (Cass. n. 1519 del 2023). Esclude altresì che rilevi il momento di generazione della ricevuta di avvenuta consegna, come aveva ritenuto la corte d’appello, in linea con altra giurisprudenza (Cass. n. 9087 del 2023).
L’unico momento rilevante, alla luce del combinato disposto delle norme richiamate e dell’art. 16-septies nel testo risultante dalla pronuncia additiva, è quello di generazione della ricevuta di accettazione da parte del gestore del mittente. L’esegesi trova conferma in ragioni sistematiche, richiamandosi la disciplina del deposito telematico degli atti di parte, là dove la tempestività è collegata alla generazione della ricevuta entro la fine del giorno di scadenza, e in ragioni tecniche, perché solo la ricevuta di accettazione del gestore del mittente conferma l’avvenuto compimento di tutte le attività che a costui competono (Cass. Sez. Un. n. 32091 del 2023; Cass. n. 1519 del 2023).
Nel caso di specie il messaggio di accettazione del gestore del mittente risultava generato nel giorno di scadenza. La sentenza impugnata, che aveva ancorato la tardività alla generazione della ricevuta di avvenuta consegna del giorno successivo, non si è attenuta a tale principio. Il primo motivo è quindi fondato, con assorbimento del secondo, e la sentenza è cassata con rinvio alla corte d’appello, in differente composizione, che provvederà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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