Definizione agevolata delle sanzioni collegate al tributo ed estinzione del giudizio (Cass. civ. Sez. V n. 16643 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata di cui all’art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, le sanzioni collegate al tributo sono esclusivamente quelle che incidono sulla determinazione o sul pagamento dell’imposta, e non quelle che ledono solo l’attività di controllo dell’Amministrazione. Ne deriva che, ove il rapporto relativo ai tributi sia già definito con modalità diverse, la lite avente ad oggetto soltanto le sanzioni collegate si definisce senza alcun versamento. Il perfezionamento della definizione determina l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. La pronuncia di estinzione non integra gli estremi del rigetto, dell’inammissibilità o dell’improponibilità del ricorso, con conseguente inapplicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, nei confronti di una società in accomandita semplice e dei relativi soci, il reddito di impresa per l’annualità 2008, contestando il mancato superamento del test di operatività e irrogando la sanzione per l’indebito utilizzo in compensazione dei crediti IVA. Con gli stessi atti era stato recuperato, pro quota, il maggior reddito di partecipazione.
I contribuenti impugnavano gli avvisi di accertamento davanti ai giudici di prossimità, che accoglievano i ricorsi. La CTR della Toscana, in secondo grado, confermava la decisione, respingendo l’appello dell’ente impositore. Avverso tale sentenza l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione, resistito dai contribuenti con controricorso e ricorso incidentale. Nelle more, l’Agenzia delle Entrate comunicava la definizione della lite ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, con esclusione di due atti di contestazione, e chiedeva poi la cessazione totale della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il nodo giuridico attiene alla nozione di sanzioni collegate al tributo, decisiva ai fini dell’accesso alla definizione agevolata. La Corte muove dall’art. 17, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997, che individua le sanzioni irrogate in contestualità con l’avviso di accertamento o di rettifica.
Da tale norma si ricava che le violazioni sono riferibili a un tributo quando la condotta abbia prodotto, in concreto, un’evasione d’imposta o comunque un pregiudizio per l’imposizione. Se invece la condotta lede soltanto le azioni di controllo dell’Ufficio, l’illecito non si associa ad alcuna ripresa dell’imponibile. Vengono in rilievo, pertanto, le sole violazioni sostanziali, restando escluse quelle di natura formale. La Corte richiama, sul punto, la Cass. n. 35886 del 26.11.2021.
Il principio vale a maggior ragione per la sanzione irrogata per omesso versamento del tributo ex art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997, che strutturalmente costituisce una violazione collegata all’imposta non versata e trova riferimento nell’art. 17, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997. Tra comma 1 e comma 3 la Corte ravvisa un rapporto di continenza, prevedendo la seconda norma un regime di irrogazione ancor più semplificato.
Quanto al valore della lite, l’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 stabilisce che, nelle controversie relative esclusivamente all’irrogazione di sanzioni, esso è costituito dalla somma di queste. Nel caso concreto sussiste un nesso stretto e diretto tra violazione contestata e tributo, sì da giustificare la modalità di definizione adottata. La Corte richiama anche la circolare n. 6/E del 2019, secondo cui le liti sulle sanzioni collegate ai tributi sono definibili, senza versamenti, solo se l’importo del tributo risulti già definito.
Deve pertanto ritenersi perfezionata la definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 e il processo dichiararsi estinto, con compensazione delle spese come richiesto dall’Agenzia. Il tenore della pronuncia, di estinzione e non di rigetto o inammissibilità, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 in materia di contributo unificato, richiamando la Cass. Sez. 3 n. 20697 del 20.7.2021.
Nota della Redazione
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