Inammissibile il motivo nuovo in appello e la morte della parte non (Cass. civ. Sez. V n. 34366 del 28.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo: la morte di una parte intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio di legittimità non assume rilievo e non consente agli eredi l’ingresso nel processo. Il vizio di motivo nuovo in appello si configura quando la doglianza proposta per la prima volta in secondo grado introduce un titolo di responsabilità autonomo, non riconducibile alle difese svolte in primo grado. La responsabilità solidale degli amministratori di ente non lucrativo ex art. 28, terzo comma, d.lgs. n. 460/1997, che prescinde dall’agire in nome e per conto del sodalizio, è distinta da quella prevista dall’art. 38 cod. civ., che presuppone l’azione in nome e per conto dell’ente. È infine inammissibile, per difetto di interesse e per non intercettare la ratio decidendi, il motivo che censura un titolo di responsabilità diverso da quello su cui si fonda la sentenza impugnata.

Il Fatto

A seguito di una verifica fiscale nei confronti di un’associazione, per l’anno d’imposta 2006 vengono contestate violazioni formali, per non aver istituito le scritture contabili obbligatorie in materia Iva, e violazioni sostanziali, per omessa presentazione di dichiarazioni dei redditi, Iva e Irap, essendo stati qualificati come reddito occulto i contributi erogati dalla Regione Lazio.

La contribuente, quale coobbligata in solido, riceve avviso di accertamento. Essa si dichiara estranea alla gestione del sodalizio e non responsabile ai sensi dell’art. 38 cod. civ.; soccombente in primo grado e in appello, propone ricorso per cassazione con quattro motivi. Nelle more, i legali dichiarano il decesso della ricorrente e chiedono l’interruzione del giudizio.

La Motivazione della Corte

In via pregiudiziale la Corte esamina l’istanza di interruzione del giudizio per morte della parte. La domanda non è accolta: per la particolare struttura del procedimento di legittimità, l’istituto dell’interruzione non è applicabile e la morte della parte, sopraggiunta dopo l’instaurazione del giudizio, non assume rilievo né consente l’ingresso degli eredi nel processo, in coerenza con Cass. L. n. 1757/2016.

I primi due motivi, esaminati insieme, riguardano la novità del primo motivo d’appello. La Corte distingue due titoli di responsabilità: quello ex art. 28, terzo comma, d.lgs. n. 460/1997, che discende dal figurare nell’organo amministrativo del sodalizio a prescindere dall’azione, e quello ex art. 38 cod. civ., che presuppone l’agire in nome e per conto dell’ente. Le difese di primo grado attenevano solo all’estraneità della contribuente alla gestione associativa, non alla responsabilità degli amministratori.

Ne consegue che la contestazione fondata sull’art. 28 costituisce motivo nuovo, proposto per la prima volta in appello e perciò inammissibile. Quanto alla dedotta carenza di motivazione, la sentenza è un unicum in cui parte narrativa e motiva si sostengono reciprocamente: la parte finale della narrazione dà conto dell’eccezione processuale del patrono erariale, sicché la motivazione può estrinsecarsi nella dichiarazione di inammissibilità, senza ulteriore argomentazione.

Il terzo motivo è inammissibile per duplice ragione: reintroduce la censura di irresponsabilità ex art. 28, terzo comma, d.lgs. n. 460/1997, già ritenuta non scrutabile, e sollecita una revisione dell’apprezzamento probatorio. Il ricorso che, sotto l’apparente vizio di violazione di legge o di omesso esame di fatto decisivo, miri a una rivalutazione dei fatti storici è inammissibile, come ribadito da Cass. S.U. n. 34476/2019. Anche il quarto motivo, incentrato sull’art. 38 cod. civ., è inammissibile: non intercetta la ratio decidendi, fondata sulla responsabilità ex art. 28, terzo comma, d.lgs. n. 460/1997. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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