Convalida del trattenimento priva di motivazione e cassazione senza rinvio (Cass. civ. Sez. I n. 16641 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Giudice di pace convalida il trattenimento dello straniero nel Centro di permanenza per i rimpatri, ovvero ne dispone la proroga, deve contenere una motivazione, sia pure succinta, idonea a esplicitare i presupposti di legge e il nucleo della decisione. Non è sufficiente il mero richiamo ai presupposti di cui all’art. 14 d.lgs. n. 286/1998, perché tale formula non consente al destinatario di individuare, con la normale diligenza, le ragioni della misura. La carenza motivazionale integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e dei commi 3 e 4 dell’art. 14 d.lgs. n. 286/1998. Quando il termine di efficacia del trattenimento convalidato è ormai decorso, la Cassazione cassa il provvedimento senza rinvio.
Il Fatto
La vicenda riguarda uno straniero destinatario di un decreto di espulsione del Prefetto di Palermo, emesso sull’assunto del rigetto della domanda di protezione internazionale. Avverso l’espulsione il ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al Giudice di pace di Palermo. In seguito il Questore di Palermo ha disposto il trattenimento dello straniero presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri.
All’udienza di convalida, il Giudice di pace di Caltanissetta ha convalidato il trattenimento con provvedimento del 08.07.2023, notificato in pari data. Il ricorrente ha impugnato quel decreto in Cassazione, deducendo, tra l’altro, la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto, la motivazione inesistente o meramente apparente della convalida, l’omesso esame della pendenza di un giudizio davanti alla Cassazione ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 e il difetto di competenza del Giudice di pace in favore delle Sezioni specializzate.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i motivi e concentra la decisione sul secondo, relativo alla violazione dell’art. 112 c.p.c. e dei commi 3 e 4 dell’art. 14 d.lgs. n. 286/1998, oltre che dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 15, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2008/115/CE. La censura investe la motivazione del provvedimento di convalida, dedotta come inesistente o meramente apparente.
Il giudice di legittimità rileva che il Giudice di pace ha disposto il trattenimento presso il Centro di permanenza per i rimpatri con un provvedimento che non risulta motivato, neppure succintamente. A tal fine non è sufficiente il richiamo ai presupposti di cui all’art. 14 d.lgs. n. 286/1998, perché la materia del contendere esige l’accertamento dei presupposti richiesti dalla legge per la misura restrittiva.
Il percorso argomentativo si fonda sull’esigenza che il destinatario dell’atto disponga degli elementi necessari e sufficienti per individuare, con la normale diligenza, il nucleo della decisione che sottende alla misura adottata. L’atto privo di tali elementi non soddisfa l’obbligo motivazionale e non consente alcun controllo effettivo sull’esercizio del potere.
Su questa base la Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbiti gli altri e cassa il provvedimento impugnato senza rinvio, essendo nel frattempo decorso il termine di efficacia del trattenimento convalidato. Sul piano delle spese, il ricorrente è ammesso ex lege al patrocinio dello Stato: la Corte respinge l’istanza di distrazione in favore del procuratore antistatario, incompatibile con l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Poiché è soccombente un’Amministrazione statale, il compenso e le spese vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002 con istanza al giudice del procedimento, e nel giudizio di legittimità, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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