Definizione agevolata: sospensione ex lege e nessun onere di riassunzione (Cass. civ. Sez. V n. 12255 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata disciplinata dall’art. 11, comma 8, d.l. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, la sospensione del processo opera ex lege per effetto della sola richiesta del contribuente di avvalersi della definizione. Ove entro il 10 ottobre 2017 non sia depositata copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, non si produce la proroga della sospensione fino al 31 dicembre 2018 e non è necessario, per la prosecuzione del giudizio, alcun atto di impulso di parte, proseguendo il procedimento in forza dell’originario ricorso. La declaratoria di estinzione fondata sulla mancata presentazione dell’istanza di trattazione è pertanto illegittima.
Il Fatto
La società contribuente impugna avanti la Commissione tributaria provinciale due avvisi di accertamento, ciascuno iscritto a distinto numero di ruolo generale. In sede di comunicazione dell’udienza la cancelleria scambia gli identificativi degli atti, abbinando a un fascicolo il numero dell’avviso impugnato nell’altro.
Indotta in errore dalla comunicazione, la società presenta istanza di sospensione ex art. 11, comma 8, d.l. n. 50 del 2017 nel giudizio relativo all’avviso diverso da quello cui intendeva riferirsi, senza poi depositare la documentazione della definizione. Il giudice di primo grado dichiara l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia conferma. La società ricorre in cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara preliminarmente inammissibile il controricorso dell’Amministrazione finanziaria, in quanto depositato oltre i quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, ai sensi dell’art. 370 c.p.c.
Nel merito ritiene fondato il quarto motivo, con assorbimento degli altri. Il testo dell’art. 11, comma 8, d.l. n. 50 del 2017 è richiamato letteralmente: le controversie definibili non sono sospese, salvo apposita richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni dell’articolo; in tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017 e, se entro tale data sia depositata copia della domanda di definizione e del versamento, resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
Dirimente è la circostanza che la ricorrente, pur avendo depositato la richiesta, non abbia poi depositato l’ulteriore documentazione prevista dalla norma. In mancanza di tali adempimenti non si verifica la proroga della sospensione e non occorre presentare, entro il termine, l’istanza di trattazione prevista dal comma 10 della medesima disposizione, poiché il procedimento non sospeso prosegue in forza dell’originario ricorso. La Corte richiama sul punto il proprio precedente Cass., 02/02/2021, n. 2221.
Il giudice di appello ha dunque errato nel ritenere necessaria un’istanza di riassunzione, trattandosi di sospensione ex lege che non richiedeva alcun atto di impulso per l’ipotesi di mancato deposito della documentazione entro il 10 ottobre 2017. La decisione impugnata è errata nella misura in cui conferma l’estinzione pronunciata sul presupposto della mancanza di un’attività di parte entro sei mesi, non necessaria nel caso concreto.
La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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