La cabina elettrica a servizio dell’autostrada resta in categoria E/3 (Cass. civ. Sez. 5 n. 15399 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cabina elettrica di trasformazione, realizzata per la somministrazione dell’energia necessaria all’illuminazione e al funzionamento degli apparati di un’infrastruttura autostradale, costituisce unità immobiliare a destinazione particolare compresa nel gruppo E delle categorie catastali. Essa non presenta autonomia funzionale e reddituale rispetto all’immobile principale, sicché non può essere ricompresa nelle categorie D) sulla base della sola deduzione, in termini ipotetici, di siffatta autonomia. In tema di ricorso per cassazione, la doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., preclude la deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., anche quando le statuizioni di merito siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo.

Il Fatto

La società Autostrada dei Fiori S.p.a. presentava all’Agenzia delle Entrate la pratica Docfa per la nuova costruzione di una cabina elettrica a servizio dell’autostrada A-10, proponendo l’attribuzione della categoria catastale E/3 e una rendita di euro 1.022. L’ufficio rettificava il classamento, attribuendo la categoria D/1, e la società impugnava l’avviso di accertamento.

La Commissione tributaria provinciale di Imperia respingeva l’eccezione sul difetto di motivazione ma accoglieva il ricorso, qualificando l’unità immobiliare priva di autonomia funzionale e reddituale. La Commissione tributaria regionale della Liguria, decidendo nel merito, confermava tale impostazione. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società, rilevando che il ricorso attinge specificamente le statuizioni della sentenza d’appello.

Quanto alle prime due censure, concernenti la medesima questione, la Corte le ritiene infondate. Richiamato l’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262/2006, convertito nella legge n. 286/2006, la Corte ricorda che nelle unità censite nelle categorie E non possono essere compresi immobili destinati ad uso commerciale, industriale o ad ufficio privato qualora presentino autonomia funzionale e reddituale. La cabina di trasformazione per l’illuminazione e il funzionamento degli apparati dell’infrastruttura costituisce invece unità a destinazione particolare del gruppo E, sulla base dei precedenti Cass. n. 3800/2025 e Cass. n. 6705/2020.

L’Agenzia non ha dedotto che l’attività svolta tramite la cabina sia esercitata secondo parametri imprenditoriali, né ha specificamente accertato l’autonomia funzionale e reddituale con riferimento alla destinazione d’uso, essendosi limitata a una deduzione ipotetica. La Corte aggiunge che la deduzione dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta inerisce alla valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, anche in presenza di doppia conforme.

Il terzo motivo, concernente l’omesso esame di un punto decisivo, è inammissibile. La doppia conforme ex art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. preclude la deduzione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non solo quando la decisione di secondo grado è corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le statuizioni si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo. L’omesso esame rilevante richiede la totale trascuratezza di una circostanza obiettiva acquisita alla causa, idonea a condurre a una decisione diversa, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.

Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dell’amministrazione alla refusione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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