Definizione agevolata, tardiva istanza di trattazione ed estinzione del processo (Cass. civ. Sez. V n. 21000 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata disciplinata dall’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 96 del 2017, la mancata o tardiva presentazione dell’istanza di trattazione entro il termine perentorio del 31 dicembre 2018 determina, ai sensi del comma 10 della medesima disposizione, l’estinzione del processo. L’estinzione opera limitatamente al ricorso cui l’istanza si riferisce, restando distinta la sorte dei ricorsi riuniti oggetto di autonoma impugnazione. La parte che non impugni il diniego di definizione relativo a un determinato atto non può ritenerla superflua in ragione della asserita inscindibilità con altri atti, poiché l’onere di trattazione è correlato a ciascun ricorso pendente.
Il Fatto
Il contribuente, ritenuto amministratore di fatto di una società unipersonale, aveva impugnato alcuni avvisi di accertamento per IVA e un separato provvedimento di irrogazione di sanzioni, notificati in forza della sua qualifica e della sua asserita qualità di obbligato solidale al pagamento delle sanzioni.
La CTP aveva accolto parzialmente i ricorsi riuniti, escludendo la prova necessaria a superare lo sbarramento dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003. La CTR del Veneto aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, confermando che l’applicazione delle sanzioni non poteva fondarsi sulla sola qualifica di amministratore di fatto, ma richiedeva un beneficio patrimoniale diretto del soggetto. Contro tale decisione l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia sulla dedotta estinzione del processo ai sensi degli artt. 11, comma 10, del d.l. n. 50 del 2017 e 43 del d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte ha respinto la censura, rilevando che la CTR, nel ritenere infondata la pretesa sanzionatoria, si era implicitamente pronunciata anche sul motivo relativo alla mancata impugnazione degli atti di diniego di definizione agevolata.
Il secondo motivo, di identico tenore sotto il profilo della violazione dell’art. 11, comma 10, del d.l. n. 50 del 2017, è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha richiamato la disposizione secondo cui, in caso di diniego di definizione, il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte interessata.
Sul punto è stato richiamato il precedente Cass. n. 18107 del 5/07/2019, secondo cui l’omessa presentazione dell’istanza di trattazione entro il termine determina l’estinzione del processo. Nel caso di specie, il contribuente aveva depositato l’istanza, con riferimento al ricorso relativo all’atto di irrogazione delle sanzioni, solo in data 23.01.2019, dunque oltre il termine perentorio. Lo stesso contribuente aveva ammesso di non avere impugnato il diniego di definizione riguardante l’atto sanzionatorio, ritenendo sufficiente impugnare il diniego relativo agli avvisi di accertamento per la supposta inscindibilità delle controversie.
La Corte ha quindi affermato che la tardiva presentazione dell’istanza ha determinato l’estinzione del processo limitatamente al ricorso originario concernente l’atto di irrogazione delle sanzioni. L’accoglimento del secondo motivo ha assorbito l’esame del terzo, relativo alla disciplina del concorso di persone nella violazione tributaria e all’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, dichiarando l’estinzione del processo per il solo ricorso sanzionatorio e compensando tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Nota della Redazione
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