Maxi sanzione per lavoro nero e comunicazione obbligatoria al Centro per l’impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20998 del 26.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La maxi sanzione per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria presuppone la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro. L’art. 1, comma 1180, legge n. 296/2006 impone la comunicazione al Servizio per l’impiego solo per le tipologie di rapporto tassativamente indicate — lavoro subordinato, lavoro autonomo coordinato e continuativo anche a progetto, socio lavoratore di cooperativa e associato in partecipazione con apporto lavorativo — e non riguarda la prestazione occasionale. Quest’ultima, regolata dall’art. 61 d.lgs. n. 276/2003, non può essere definita prestazione coordinata e continuativa né contratto a progetto. Il giudice di merito che irroga la sanzione deve quindi accertare in concreto la natura del rapporto, non potendola desumere dalla sola presenza sul luogo di lavoro.
Il Fatto
La vicenda riguarda sanzioni irrogate a un amministratore di società, chiamato a rispondere come coobbligato per l’impiego di lavoratori risultati irregolari presso uno stabilimento balneare. I lavoratori erano stati trovati intenti al lavoro muniti di un contratto di lavoro occasionale, nella forma della mini co.co.co., della durata di una sola giornata e con ritenuta d’acconto.
Il primo giudice aveva annullato le ordinanze ingiunzioni, rilevando che non era stata allegata né dimostrata la subordinazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aveva proposto appello e la Corte d’appello di Roma, riformando la decisione, aveva rigettato l’opposizione. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, valutati unitariamente per connessione, investono la corretta individuazione della disciplina applicabile ratione temporis. I fatti risalgono al 2007. La Corte d’appello, ritenendo inapplicabile la legge n. 183/2010 che aveva limitato la maxi sanzione al solo lavoro subordinato, aveva affermato la vigenza del regime precedente dell’art. 1, comma 1180, legge n. 296/2006, che a suo dire imponeva la comunicazione al Centro per l’impiego per qualunque tipologia di lavoro.
La Suprema Corte ravvisa in questa ricostruzione un errore e una contraddizione. Le due normative richiamate dalla sentenza gravata si riferiscono a fattispecie diverse e sanzionano precetti diversi. La legge n. 296/2006 disciplina le comunicazioni al competente Servizio per l’impiego e non riguarda il lavoro occasionale. La legge n. 183/2010 — come già l’art. 36-bis, comma 7, d.l. n. 223/2006 e, ancor prima, l’art. 3 d.l. n. 12/2002 convertito con modificazioni dalla legge n. 73/2002 — si occupa invece del lavoro nero, ponendo il problema della delimitazione soggettiva della fattispecie.
Il passaggio decisivo concerne la portata dell’art. 1, comma 1180, legge n. 296/2006: esso impone l’obbligo di comunicazione soltanto per le tipologie di lavoro tassativamente indicate, tra le quali non figura la prestazione occasionale. Che questa costituisca una forma di lavoro regolata diversamente da quella coordinata e continuativa, anche a progetto, si desume dall’art. 61 d.lgs. n. 276/2003, che esclude espressamente dalla riconduzione a progetto le prestazioni occasionali, intese come rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente, salvo il superamento della soglia di compenso.
Ne consegue che non è vero che l’occasionalità della prestazione sia irrilevante. La Corte d’appello ha omesso di esaminare la natura dei rapporti, che costituisce il presupposto fondamentale per l’irrogazione delle sanzioni. La prestazione occasionale non è prestazione coordinata e continuativa né contratto a progetto. Il ricorso è pertanto accolto nei primi tre motivi, con assorbimento del quarto; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione. Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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