Impugnazione incidentale tardiva ammissibile anche su capo autonomo delle spese (Cass. civ. Sez. III n. 25469 del 17.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione incidentale tardiva di cui all’art. 334 cod. proc. civ. è ammissibile anche quando investe un capo autonomo della sentenza, indipendentemente dalla preesistenza dell’interesse ad impugnare, poiché nessuna distinzione in tal senso è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 cod. proc. civ. La ratio dell’istituto risiede nel consentire alla parte parzialmente soccombente, che avrebbe accettato la decisione, di contrastare l’iniziativa della controparte in coerenza con la parità delle armi e la ragionevole durata del processo. In tema di spese, la statuizione di compensazione non integra una condanna e non è pertanto denunciabile come violazione del principio di soccombenza, che sussiste solo se le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
Il Fatto
Un soggetto agiva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli per ottenere il risarcimento del danno da responsabilità professionale per colpa medica, lamentando conseguenze dannose a seguito di un intervento di exeresi alle corde vocali eseguito presso una struttura sanitaria. La struttura chiamava in causa per garanzia il chirurgo che aveva effettuato l’intervento. Il Tribunale rigettava la domanda principale, condannava l’attrice a rifondere le spese alla convenuta struttura e le compensava nei rapporti con le altre parti, dunque anche verso il chirurgo.
La parte soccombente proponeva appello davanti alla Corte d’appello di Napoli; il chirurgo resisteva e spiegava appello incidentale, dolendosi della mancata condanna dell’attrice alla rifusione delle proprie spese di lite. La Corte territoriale rigettava l’appello principale, dichiarava inammissibile quello incidentale perché tardivo e assorbiva l’esame del merito, rilevando che la costituzione era avvenuta oltre il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ. e che la statuizione sulle spese costituisce capo autonomo, impugnabile solo in via autonoma. Il chirurgo ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Investita del primo motivo, la Corte rileva che esso è fondato. Viene data continuità all’indirizzo prevalente secondo cui l’impugnazione incidentale tardiva è ammessa anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale e quand’anche verta su un capo autonomo della sentenza. Nessuna distinzione in tal senso è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 cod. proc. civ., con la conseguenza che risulta erronea la declaratoria di inammissibilità resa dal giudice del merito.
Il Collegio valorizza la ratio dell’istituto, individuata nella possibilità per la parte parzialmente soccombente di contrastare l’iniziativa della controparte volta a rimettere in discussione l’assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata. Tale lettura, in linea con i principi della parità delle armi e della ragionevole durata del processo, evita che ciascuna parte debba cautelarsi con un’autonoma impugnazione tempestiva, con conseguente proliferazione dei giudizi.
La motivazione richiama le pronunce Cass. 29/05/2024, n. 15100, nonché l’indirizzo Cass. 05/09/2022, n. 26139 e Cass. 26/05/2020, n. 9682, e la pronuncia delle Sezioni Unite n. 8494 del 20/03/2024, che ha ammesso l’impugnazione incidentale tardiva anche nelle forme dell’impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell’impugnazione principale.
L’accoglimento del primo motivo non giova, però, al ricorrente. La Corte applica il principio di diritto per cui le spese processuali sostenute dal chiamato in causa devono essere rifuse dalla parte soccombente — cioè da chi ha azionato una pretesa infondata o ha resistito a una pretesa fondata — con la conseguenza che l’attore, il quale abbia visto accolta la domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato a rifondere le spese del terzo chiamato quando sia rigettata la domanda di manleva (Cass. 15/11/2023, n. 31868).
Nel caso concreto il giudice di prime cure aveva disposto la compensazione delle spese tra l’attrice e il ricorrente. La Corte osserva che la compensazione non integra gli estremi di una condanna e non viola l’art. 91 cod. proc. civ.: la violazione del principio di soccombenza è denunciabile solo se le spese siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, ipotesi qui non ricorrente. Il ricorrente, inoltre, non si è doluto della motivazione della compensazione, ma solo della mancata condanna in forza del principio di causalità. Il ricorso è dunque rigettato, pur dovendosi correggere la motivazione dell’impugnata sentenza, con disposizione di oscuramento dei dati personali in caso di utilizzazione del provvedimento.
Nota della Redazione
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