Responsabilità contabile per contributi regionali distratti: concorso dell’amministratore di fatto (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 77 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità amministrativa per percezione e distrazione di contributi pubblici, la giurisdizione contabile sussiste non solo nei confronti del soggetto beneficiario formale, ma anche nei confronti di chi abbia coadiuvato il beneficiario svolgendo ruoli decisivi nella predisposizione e nella gestione della domanda di finanziamento. Risponde pertanto del danno erariale, in solido, l’amministratore di fatto che si sia ingerito nella gestione del beneficiario, procurandosi il controllo materiale delle risorse e concorrendo nella loro dissipazione. La condotta dolosa, consistente nella creazione di rapporti di lavoro fittizi e nella distrazione delle somme per scopi personali, integra il concorso nella condotta del legale rappresentante che ha sottoscritto la domanda e non ha rispettato gli obblighi pubblicistici connessi al contributo. Il danno è liquidato nella somma erogata e non recuperata, con rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio due soggetti per il risarcimento del danno derivante dalla percezione di contributi regionali erogati dal Fondo Sociale europeo nell’ambito della misura Occupabilità e delle Misure Anticrisi per le donne. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio, oggetto di un procedimento penale definito con sentenza del Tribunale di Taranto.
La società beneficiaria, avente ad oggetto attività di pulizie, si era obbligata ad assumere dodici lavoratrici disoccupate e a mantenere i posti di lavoro per almeno trentasei mesi. Ottenuta la concessione del finanziamento, veniva liquidata la prima tranche. La verifica ispettiva della Regione Puglia dava esito negativo per irreperibilità, con successiva revoca del contributo e nessuna somma recuperata. I convenuti non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, accertata la regolarità delle notifiche, dichiara la contumacia dei convenuti ai sensi dell’art. 93 c.g.c. Poi esamina il fondamento della domanda attorea, che si articola su due posizioni distinte: quella del legale rappresentante della società beneficiaria e quella del soggetto ritenuto amministratore di fatto.
Quanto al primo profilo, la Corte rileva che il convenuto, nella sua qualità di legale rappresentante, ha sottoscritto la domanda di finanziamento e non ha rispettato in alcun modo gli obblighi pubblicistici sottesi all’erogazione. La sua responsabilità appare evidente, anche a prescindere dalla guida esercitata dall’altro soggetto.
Quanto al secondo profilo, la Corte afferma che le condotte oggetto del giudizio si inseriscono in un più ampio meccanismo truffaldino, nel quale il convenuto ha coinvolto amici e parenti che, per il tramite di diverse imprese, hanno percepito il contributo senza dare attuazione al programma finanziato. Soccorrono le dichiarazioni sostanzialmente confessorie dello stesso convenuto, il quale ha ammesso di aver svuotato i conti ove erano confluite le somme erogate dalla Regione, di aver distratto le risorse per scopi personali e di aver gestito in prima persona le pratiche di finanziamento e i rapporti con l’amministrazione regionale.
La Corte richiama sul punto la giurisprudenza delle Sezioni Unite, che ha ritenuto sussistente la giurisdizione contabile non solo nei confronti del beneficiario dei contributi pubblici, ma anche nei confronti dei soggetti che hanno coadiuvato il beneficiario svolgendo ruoli professionali e istruttori decisivi ai fini dell’accesso al finanziamento (Cass. Sez. Un. n. 36375 del 2021; Cass. Sez. Un. n. 1994 del 2022). Ne deriva che il convenuto, oltre ad aver concretamente partecipato alla gestione del finanziamento, si è ingerito materialmente nel ruolo del beneficiario, concorrendo nella dissipazione delle risorse erariali.
La Corte qualifica la condotta dei convenuti come dolosa, inserita in un unico disegno truffaldino posto in essere in dispregio dei fini pubblicistici delle iniziative finanziate. Conseguentemente li condanna in solido al risarcimento del danno, con rivalutazione monetaria dalla data di percezione delle singole erogazioni fino alla pubblicazione della sentenza e interessi legali dalla data di deposito fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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