Giudizio di conto improcedibile senza gestione dei diritti delle azioni (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 99 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di conto aventi ad oggetto azioni e quote di partecipazione di enti pubblici, la qualità di agente contabile e il conseguente obbligo di resa del conto giudiziale spettano non al mero detentore materiale dei titoli, ma al soggetto incaricato dall’ente di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale. Il consegnatario che si limiti alla custodia è gravato solo da debito di vigilanza e non da debito di custodia. Il conto giudiziale presentato da chi non riveste la qualità di agente contabile è improcedibile, restando fermo l’obbligo dell’ente di presentare il conto secondo le regole indicate, coercibile ad iniziativa del Procuratore contabile tramite il giudizio per resa di conto.
Il Fatto
La società partecipata da un ente locale, incaricata di detenere i titoli azionari dell’ente depositati presso la propria sede sociale, ha reso per l’esercizio 2017 il conto giudiziale n. 86747. Nel conto sono indicati il numero delle azioni, rimasto invariato per tutto l’esercizio, e il loro valore complessivo.
Con relazione di irregolarità, il magistrato istruttore ha rimesso il conto all’esame del Collegio. Si pone così il problema preliminare dell’individuazione del soggetto tenuto alla resa del conto delle azioni e delle partecipazioni dell’ente. All’udienza di discussione il pubblico ministero ha concluso per l’improcedibilità del giudizio di conto, in conformità alla costante giurisprudenza della Sezione. Nessuno è comparso per l’agente contabile né per l’amministrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione dei titoli azionari e partecipativi come beni mobili dello Stato, per i quali sussiste l’obbligo di resa del conto giudiziale ai sensi dell’art. 20, lett. c), del R.D. n. 827/1924, esteso agli enti locali dall’art. 93 del d.lgs. n. 267/2000. Richiama sul punto Cass. Sez. Un. ord. n. 7390 del 2007, secondo cui la Corte dei conti è fornita di giurisdizione anche in relazione ai conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie.
Il fulcro della decisione è l’individuazione del soggetto qualificabile come agente contabile. La giurisprudenza più recente ha superato la visione tradizionale, che identificava l’obbligato nel consegnatario materiale dei titoli. Si è invece affermato che assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, dovendo svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente alle riunioni societarie e avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale.
La Corte richiama a sostegno Sez. Molise n. 64 del 2017 e Sez. Veneto n. 122 del 2017, nonché la deliberazione della Sezione di controllo Toscana n. 17/2010/PAR, che valorizza una concezione ampia del concetto di maneggio. Il conto deve contenere la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con indicazione del motivo delle variazioni, come precisato da Cass. Sez. Un. ord. n. 7390 del 2007 e dall’art. 29 R.D. n. 827/1924. Devono inoltre essere documentate le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche.
La Corte distingue nettamente la responsabilità dell’agente contabile da quella di gestione. L’agente contabile non può essere chiamato, in sede di giudizio di conto, a rispondere di atti di esercizio dei diritti dell’azionista, quali l’espressione del voto o l’esercizio di un diritto di opzione. Il mancato esercizio dei diritti di azionista pubblico può semmai fondare ipotesi di responsabilità azionabile davanti alla Corte dei conti su iniziativa del Pubblico Ministero contabile. In mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco ad assumere la veste di agente contabile, come confermato dall’art. 9 d.lgs. n. 175/2016.
Nel caso concreto la società non ha svolto alcuna attività di gestione dei diritti di socio, essendosi limitata a detenere i titoli quale mero depositario, senza alcun potere dispositivo. Essa è pertanto gravata solo da debito di vigilanza e non è tenuta a rendere il conto. Il giudizio è quindi dichiarato improcedibile, il che non contrasta con il principio di necessarietà del giudizio di conto: una volta avviato, esso può essere definito con la pronuncia più conforme alla situazione processuale, anche di rito, quando non sia possibile l’esame del merito. Il nuovo conto, presentato dal soggetto effettivamente qualificabile come agente contabile, darà luogo a un diverso giudizio; in caso di omessa presentazione sarà applicabile la procedura per resa di conto.
Nota della Redazione
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