Definizione del giudizio di responsabilità contabile per avvenuto versamento (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 199 del 14.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile, quando la parte convenuta abbia integralmente versato la somma determinata nel decreto di definizione agevolata, il giudice definisce il processo ai sensi dell’art. 1, comma 8, legge n. 20/1994, senza necessità di ulteriore istruttoria. Il versamento documentato produce l’effetto estintivo della pretesa risarcitoria nei limiti della somma corrisposta. La definizione del giudizio comporta la condanna alle spese in capo alla convenuta, liquidate dalla segreteria. L’accordo delle parti sulle conclusioni non vincola il giudice, ma le concordi richieste di definizione vengono accolte quando risultano documentate.

Il Fatto

Con atto di citazione, il Procuratore regionale conveniva in giudizio la convenuta per sentirla condannare al risarcimento del danno, per una somma pari a una quota parte del complessivo pregiudizio arrecato a un ente locale. La pretesa riguardava una frazione percentuale del danno complessivo, oltre accessori.

Nelle more del giudizio, con decreto di definizione agevolata, previo parere favorevole della Procura regionale, veniva determinata la somma da corrispondere all’ente entro un termine di trenta giorni. La convenuta provvedeva al versamento della somma rideterminata e depositava la relativa reversale di incasso. Le parti chiedevano quindi che il giudizio fosse definito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che non sussistono motivi per disattendere le concordi conclusioni formulate dalle parti. Il dato dirimente è il documentato versamento, da parte della convenuta, della somma indicata nel decreto di definizione agevolata, comprovato dalla reversale di incasso versata in atti.

La fattispecie trova disciplina nell’art. 1, comma 8, legge n. 20/1994, che consente la definizione del giudizio quando sia intervenuto il pagamento. Il presupposto applicativo è quindi di natura oggettiva: l’avvenuta integrale corresponsione della somma determina la cessazione della materia del contendere sul profilo risarcitorio.

Accertato il versamento, il giudice definisce il giudizio con contestuale condanna della convenuta alle spese, nella misura indicata dalla segreteria con nota a margine. La pronuncia non richiede ulteriore istruttoria, essendo la pretesa già soddisfatta nella misura determinata in sede di definizione agevolata.

La decisione si fonda dunque sul coordinamento tra definizione agevolata e definizione processuale: il pagamento della somma rideterminata esaurisce la pretesa risarcitoria, mentre resta il regolamento delle spese a carico della parte convenuta. Il Collegio accoglie pertanto le richieste delle parti e definisce il giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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