Deiezioni animali fuori dalla disciplina rifiuti solo con fertirrigazione effettiva (Cass. pen. Sez. III n. 32523 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le materie fecali provenienti da attività agricola restano escluse dall’ambito applicativo della parte quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 a condizione che siano effettivamente riutilizzate nella medesima attività. La pratica della fertirrigazione, che sottrae il deposito delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, l’adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti nonché dei tempi e delle modalità di distribuzione al tipo e al fabbisogno delle colture. Osta inoltre alla qualificazione come riutilizzo agronomico l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile, quali lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo o il ruscellamento sul suolo. In presenza di tali elementi la condotta integra la contravvenzione di gestione illecita di rifiuti.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 03/12/2024, ha confermato la condanna del legale rappresentante di un’azienda agricola dedita all’allevamento di bufale alla pena di euro 4.000,00 di ammenda, per il reato di cui agli artt. 256, comma 1 e 2, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006. All’imputato si contestava di aver illecitamente smaltito rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da effluenti zootecnici fuoriusciti da due paddok di stabulazione privi di cordolo, con dispersione per ruscellamento sul suolo circostante, e di aver depositato in maniera incontrollata a valle della vasca di stoccaggio rifiuti zootecnici pari a circa 100 metri cubi.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, incentrati entrambi sulla qualificazione del materiale. Si deduceva che il letame, lavorato e impiegato sul fondo come concime in forza di un contratto di conferimento, non potesse essere considerato rifiuto. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Terza Sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Quanto al vizio di motivazione, la Corte ha richiamato il principio della cd. doppia conforme, rilevando che la sentenza di appello si salda con quella di primo grado in un unico corpo decisionale, come affermato da Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019. La corte territoriale ha risposto alle censure difensive sull’esclusione delle deiezioni animali dall’alveo della normativa sui rifiuti.
La motivazione è stata giudicata presente, congrua e ancorata al dato probatorio: il paddok non era dotato di cordolo di contenimento, la vasca di stoccaggio presentava un foro che determinava il ruscellamento dei reflui, a valle esisteva un cumulo di letame su suolo non impermeabilizzato e agli atti non risultava alcuna autorizzazione agronomica dei reflui zootecnici. Pur prendendo atto della produzione del contratto, privo di data certa, i giudici di merito ne hanno escluso la rilevanza valorizzando l’assenza di colture in atto. Ogni diversa valutazione non può trovare ingresso in sede di legittimità.
Nel respingere il secondo motivo, la Corte ha ricostruito la cornice normativa dell’art. 185, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura.
L’interpretazione offerta da plurime pronunce di legittimità — richiamate Sez. 3 n. 45113 del 28/10/2022, Sez. 3 n. 37548 del 27/06/2013, Sez. 3 n. 8890 del 10/02/2005 — subordina l’esclusione alla duplice condizione che le materie provengano da attività agricola e siano effettivamente riutilizzate nella stessa attività. Sul punto la Corte ha ribadito che la fertirrigazione richiede l’esistenza effettiva di colture in atto, l’adeguatezza di quantità, qualità, tempi e modalità di distribuzione e l’assenza di dati sintomatici di uso incompatibile, come lo scorrimento per caduta a fine ciclo vegetativo, in linea con Sez. 3 n. 40782 del 06/05/2015 e Sez. 3 n. 15043 del 22/01/2013.
Poiché nel caso concreto lo spandimento è avvenuto mediante ruscellamento sul suolo, la Corte ha confermato la sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006. Conseguentemente ha disposto la condanna alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non ricorrendo le condizioni di esonero indicate dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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