Delega di firma nell’accertamento: natura e validità (Cass. civ. Sez. V n. 21324 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento, conferita dal dirigente ai sensi dell’art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, è delega di firma e non di funzioni. Ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, né una specifica motivazione. L’atto firmato dal delegato resta imputabile all’organo delegante, trattandosi di mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna. Alla delega di firma non è applicabile la disciplina della delega di funzioni di cui all’art. 17, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che, accogliendo l’appello del contribuente, ha annullato l’avviso di accertamento per Irpef, Irap e Iva. Il giudice di appello aveva ritenuto nullo l’atto per mancata sottoscrizione del capo dell’ufficio o di un impiegato della carriera direttiva validamente delegato.
La questione riguarda la validità della delega di firma: la Commissione regionale l’aveva considerata insufficiente perché priva della prova dell’appartenenza del funzionario alla carriera direttiva e di un termine di validità. Il contribuente resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., perché la Commissione regionale aveva affermato la nullità dell’atto per difetto di sottoscrizione. Il secondo motivo prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per non avere la Commissione valutato il provvedimento di delega depositato dall’Ufficio fin dal primo grado.
I motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono fondati. È incontestato che la delega reca l’indicazione nominativa del delegato e individua il funzionario legittimato alla firma. Il contribuente ne lamenta l’insufficienza motivazionale, l’assenza di un termine di validità e la mancanza di prova dell’appartenenza alla carriera direttiva.
Quanto alla prova della qualifica, la Commissione regionale ha omesso di considerare il documento allegato dall’Agenzia già in primo grado e messo a disposizione del contribuente nella fase precontenziosa, che chiariva il ruolo del funzionario delegato. Il documento era stato valutato dalla Commissione tributaria provinciale e posto a fondamento della decisione di primo grado.
Sul difetto di motivazione e sull’assenza di un termine, la Corte dà continuità all’orientamento consolidato. La delega ex art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 è delega di firma: può avvenire anche mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato tramite la qualifica rivestita, idonea a consentire la verifica successiva del potere in capo al sottoscrittore (Cass. civ., sez. V, n. 8814 del 2019; Cass. civ., sez. V, n. 11013 del 2019; Cass. civ., sez. VI-V, n. 28850 del 2019). Il delegato non esercita alcun potere riservato al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine, direzione e controllo del dirigente preposto (art. 11, comma 1, lett. c) e d), Statuto Agenzia delle entrate; art. 14, comma 2, reg. amm. n. 4/2000). Non è quindi richiesta né la temporaneità né una specifica motivazione (Cass. civ., sez. V, n. 4366 del 2024). L’applicazione di tali principi reca ad affermare la validità della delega conferita.
La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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