Domanda risarcitoria nuova in riassunzione è inammissibile nel giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. II n. 21322 del 30.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso, nel quale non è consentito alle parti proporre domande nuove rispetto a quelle avanzate nel giudizio di merito. Il giudice del rinvio che si pronunci su una domanda risarcitoria introdotta per la prima volta con l’atto di riassunzione viola l’art. 112 cod. proc. civ. e la sua decisione va cassata, potendo la Corte decidere nel merito e dichiarare inammissibile la domanda. Nei giudizi in tema di distanze legali, la nullità della clausola convenzionale di deroga alle prescrizioni urbanistiche costituisce ragione autonoma della decisione e, ove non impugnata, rende inammissibili per difetto di interesse le censure rivolte alle altre rationes decidendi.
Il Fatto
Nel 2001 alcuni proprietari di un fondo in Comune di Mentana convennero davanti al Tribunale di Tivoli una società, chiedendone la condanna ad arretrare il fabbricato realizzato a distanza inferiore ai cinque metri dal confine, prescritta dal regolamento edilizio comunale. Il Tribunale rigettò la domanda ritenendo che la costruzione fosse avvenuta con il consenso degli attori.
La Corte di appello di Roma confermò la decisione con diversa motivazione, ravvisando una rinuncia degli attori derivante dalla cessione della volumetria. La Cassazione, con sentenza del 2016, cassò quella pronuncia affermando che le norme sulle distanze prescindono dall’edificabilità del fondo limitrofo. Riassunto il giudizio, la Corte di appello, quale giudice del rinvio, accolse la domanda di arretramento, dispose il risarcimento e liquidò il danno. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; la controricorrente, anche nella qualità di erede, ha resistito.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice del rinvio deciso su una domanda risarcitoria proposta per la prima volta con l’atto di riassunzione. Il motivo è fondato. Dall’esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale del vizio, emerge che in primo grado gli attori avevano chiesto soltanto l’arretramento del fabbricato, mentre la domanda di risarcimento del danno comparve solo dopo la pronuncia di cassazione.
Il giudizio di rinvio, osserva la Corte, è un giudizio chiuso: non è consentito alle parti proporvi domande nuove rispetto a quelle avanzate nel merito. La Corte di appello avrebbe quindi dovuto dichiarare inammissibile la domanda, e non pronunciarsi su di essa. Il principio è confermato da un indirizzo costante, richiamato con Cass. n. 29879 del 2023, Cass. n. 24357 del 2023, Cass. n. 5137 del 2019 e Cass. n. 2529 del 2018.
I motivi dal secondo al quinto, esaminati congiuntamente, sono invece inammissibili. Essi investono l’argomentazione della sentenza relativa all’inefficacia della clausola di deroga alle distanze, contenuta nel preliminare ma non riprodotta nel contratto definitivo, senza censurare la seconda e autonoma ragione di decisione: la nullità della clausola stessa. La Corte ribadisce che le prescrizioni dei piani regolatori e degli strumenti urbanistici locali non tollerano deroghe convenzionali, essendo dettate a tutela di un interesse generale, richiamando Cass. n. 14711 del 2019, Cass. n. 5016 del 2018, Cass. n. 12134 del 2018 e Cass. n. 9751 del 2010.
Poiché la sentenza impugnata è sorretta da una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna sufficiente a giustificare la decisione, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, come affermato da Cass. n. 13880 del 2020 e Cass. n. 18641 del 2017. Privo di pregio è inoltre l’argomento sulla pretesa nullità dell’intero contratto ai sensi dell’art. 1419 cod. civ.: la questione non era stata posta nel corso del giudizio ed è estranea alla domanda a tutela delle distanze.
La sentenza è pertanto cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria. Le spese del giudizio di rinvio e di legittimità sono compensate, mentre quelle delle precedenti fasi seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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