Correzione d’errore materiale e decorrenza del termine d’impugnazione (Cass. civ. Sez. II n. 124 del 03.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 288, ultimo comma, cod. proc. civ. non riapre né prolunga il termine d’impugnazione quando l’errore è chiaramente percepibile dal contesto della decisione e si risolve in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione. Il diverso termine decorrente dalla notificazione dell’ordinanza di correzione opera solo se con essa siano svelati errores in iudicando o in procedendo evidenziati dal procedimento correttivo, ovvero se l’errore corretto sia tale da ingenerare un obiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato, o quando la correzione abbia impropriamente riformato la decisione. La regola si applica anche ai provvedimenti diversi dalla sentenza.

Il Fatto

I ricorrenti avevano proposto domanda di equa riparazione ex legge n. 89/2001 innanzi alla Corte d’appello di Napoli nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’irragionevole durata di un processo svoltosi davanti alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Il consigliere delegato accolse la domanda, ma un capo del dispositivo, contenente l’ingiunzione di pagamento dell’indennizzo, indicava erroneamente il Ministero della Giustizia, mentre l’epigrafe, la motivazione e il capo sulle spese indicavano correttamente il MEF. I ricorrenti chiesero ed ottennero la correzione dell’errore e notificarono ricorso e decreto corretto al MEF. Quest’ultimo si oppose eccependo l’inefficacia della notifica per tardività rispetto al termine di trenta giorni. La Corte territoriale accolse l’opposizione e i ricorrenti proposero ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi investono la medesima questione: la decorrenza del termine ex art. 5, secondo comma, legge n. 89/2001 in caso di correzione del decreto. La Corte li esamina congiuntamente e li dichiara manifestamente infondati.

Il Collegio richiama l’esegesi costante dell’art. 288, ultimo comma, cod. proc. civ.: il termine per impugnare decorre dalla notificazione dell’ordinanza di correzione solo se questa sveli errori di giudizio o di procedura emersi dal procedimento correttivo, oppure se l’errore interferisca con la sostanza del giudicato, o ancora se la correzione abbia impropriamente riformato la decisione. Fuori da tali ipotesi la misura correttiva non riapre né prolunga i termini.

Nel caso concreto l’erronea indicazione del Ministero della Giustizia era contenuta in un solo capo del dispositivo, mentre il MEF era menzionato nell’epigrafe, nella motivazione e nel capo sulle spese. Tale discrasia, chiaramente percepibile, non poteva ingenerare alcun dubbio sulla portata volitiva del provvedimento. La distrazione delle spese ex art. 93 cod. proc. civ. non elide la rilevanza di quella menzione. La correzione, pur ammissibile, non era necessaria per resistere a un’eventuale opposizione erariale.

Priva di pregio è la tesi della notifica “pretestuosa”. Le parti hanno l’onere di conoscere la costante giurisprudenza sul punto, nonché di interrogarsi sul perché la norma limiti la diversa decorrenza alle sole parti corrette.

Quanto al terzo motivo, la Corte ribadisce che la rimessione in termini per causa non imputabile non è invocabile in caso di errori di diritto nell’interpretazione della legge processuale, pur se determinati da difficoltà interpretative, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate, richiamando le Sezioni Unite n. 4135/2019. Il principio vale a maggior ragione per una norma vigente da decenni e di nota interpretazione giurisprudenziale. Il ricorso è dunque respinto, con condanna alle spese in favore del MEF.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *