Imposta unica scommesse dovuta dai bookmaker esteri privi di concessione (Cass. civ. Sez. V n. 18886 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220/2010, nella parte in cui assoggettava all’imposta unica le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione nelle annualità d’imposta anteriori al 2011, non determina il venir meno dell’obbligazione tributaria gravante sul bookmaker. Questi resta soggetto passivo del tributo in base al combinato disposto dell’art. 3 d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. a), della l. n. 220/2010, disposizioni uscite indenni dal vaglio di legittimità costituzionale. Tra bookmaker e ricevitore non opera lo schema della solidarietà dipendente, ma un nesso di solidarietà per conseguenza paritetica, fondato su autonomi rapporti obbligatori.
Il Fatto
L’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, in accoglimento dell’appello dei bookmaker esteri, aveva annullato l’avviso di accertamento emesso per l’anno 2007 in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse.
Il giudice d’appello aveva ritenuto che la pronuncia della Corte costituzionale n. 27/2018, avendo travolto l’obbligazione della ricevitoria, avesse travolto per forza di cose anche la obbligazione solidale secondaria del bookmaker, priva di autonoma esistenza. L’Agenzia, dichiarata l’acquiescenza alla statuizione di cessazione della materia del contendere verso la titolare della ricevitoria, ha censurato il solo capo relativo ai bookmakers, riproponendo la pretesa impositiva nei loro confronti.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’istanza di conciliazione depositata dalle controricorrenti ai sensi dell’art. 48-bis d.lgs. n. 546/1992, con richiesta di rinvio dell’udienza. L’istanza è rigettata. Il d.lgs. n. 220/2023, entrato in vigore il 4 gennaio 2024, ha esteso all’art. 48 del d.lgs. n. 546/1992 la possibilità di conciliazione fuori udienza anche davanti alla Corte di Cassazione, ma non ha esteso il differimento di udienza previsto per la conciliazione in udienza, con la conseguenza che davanti al giudice di legittimità resta fermo il divieto di mero rinvio. L’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 220/2023 chiarisce poi che le modifiche in tema di conciliazione si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore della riforma e non a quello in esame.
Nel merito, l’unico motivo è fondato. Il quadro normativo è già stato scrutinato dal giudice delle leggi e dalla Corte di giustizia, che ne hanno verificato la compatibilità con la Costituzione e con il diritto dell’Unione. La Corte di giustizia, 26 febbraio 2020, causa C-788/18, ha escluso qualsiasi discriminazione tra bookmakers nazionali ed esteri: il tributo colpisce tutti i gestori che raccolgono scommesse sul territorio italiano, a prescindere dallo Stato di stabilimento.
Le restrizioni alla libera prestazione di servizi nel settore dei giochi trovano giustificazione in motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la prevenzione di infiltrazioni criminali, e in assenza di armonizzazione unionale ogni Stato membro valuta secondo la propria scala di valori le esigenze da tutelare. Il legislatore nazionale ha esplicitato tali obiettivi nel comma 64 dell’art. 1 della legge n. 220/2010. Accogliere la tesi dei bookmaker condurrebbe, come rilevato dalla stessa Corte costituzionale n. 27/2018, a una discriminazione al contrario, premiando gli operatori rimasti fuori dal sistema concessorio.
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme richiamate solo nella parte in cui prevedevano che, nelle annualità anteriori al 2011, fossero assoggettate al tributo le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. La caducazione è limitata a tale ipotesi, poiché in quel periodo la già cristallizzata determinazione delle commissioni non consentiva la traslazione dell’imposta. Resta invece fermo che per le annualità ante 2011 rispondono i bookmaker, con o senza concessione, in forza del combinato disposto dell’art. 3 d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. a), della l. n. 220/2010.
Né è configurabile una solidarietà dipendente tra bookmaker e ricevitore: si tratta di autonomi rapporti obbligatori, avvinti da un nesso di solidarietà per conseguenza paritetica. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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