Delega di firma dell’avviso di accertamento e onere probatorio dell’Agenzia (Cass. civ. Sez. V n. 20093 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di avviso di accertamento, la previsione di nullità per illegittima sottoscrizione contenuta nell’art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973 esclude che assuma rilievo sanante la mera riferibilità dell’atto all’ufficio da cui promana. Il potere di sottoscrizione spetta al direttore provinciale, salvo delega, che ha natura di delega di firma e non di funzioni. Contestata la legittimazione del sottoscrittore, l’Amministrazione finanziaria è onerata, anche per il principio di vicinanza alla prova, di dimostrare la sussistenza della delega. Tale onere non è assolto mediante la produzione del solo ordine di servizio confermativo di precedenti disposizioni organizzative, se non è prodotta quella che attribuisce il potere di firma a una determinata persona o a chi occupa una determinata posizione nell’organigramma. In difetto, è impedito il controllo ex post sull’effettiva sussistenza del potere in capo a chi lo ha esercitato.
Il Fatto
Una verifica fiscale della Guardia di finanza nei confronti di un’associazione sportiva si concludeva con la notifica di un avviso di accertamento, emesso ai sensi dell’art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, con recupero di base imponibile e maggiore IVA, oltre sanzioni. L’associazione e il suo presidente proponevano ricorso, accolto in primo grado dalla CTP con sentenza fondata sul principio della “ragione più liquida”.
L’Ufficio appellava in via principale e i contribuenti resistevano con appello incidentale, riproponendo le questioni assorbite, tra cui la nullità dell’atto per carenza del potere di firma del funzionario sottoscrittore. La CGT di secondo grado accoglieva l’appello principale e rigettava l’incidentale, ritenendo provata la qualifica dirigenziale del sottoscrittore e l’esistenza della delega. I contribuenti ricorrevano per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare la tardività del controricorso, notificato in data 29 febbraio 2024 ma depositato il 10 aprile 2024, oltre il termine di quaranta giorni scaduto il 9.
Sul merito, il percorso argomentativo muove dalla ricostruzione del quadro organizzativo dell’Agenzia delle Entrate. Secondo il regolamento di amministrazione, gli avvisi di accertamento sono emessi dalla direzione provinciale e sottoscritti dal rispettivo direttore o, su delega di questi, dal direttore dell’ufficio preposto all’attività accertatrice ovvero da altri dirigenti o funzionari. La fonte del potere di firma risiede dunque in una specifica attribuzione di legge o nelle norme organizzative dell’ente.
La nullità comminata dall’art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973 per gli avvisi non sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato esclude che operi il criterio della riferibilità dell’atto all’organo titolare del potere. Tale criterio vale solo in contesti diversi, come il diniego di condono, l’avviso di mora, la cartella di pagamento o il pignoramento, dove la legge non prevede alcuna sanzione per l’omessa sottoscrizione.
Sul piano processuale, in caso di contestazione specifica del contribuente, incombe sull’Amministrazione l’onere di dimostrare l’esistenza della delega, anche per il principio di vicinanza alla prova, potendo produrla anche in secondo grado. La delega alla sottoscrizione ha natura di delega di firma e non richiede l’indicazione del nominativo del delegato né del termine di validità, essendo sufficiente un ordine di servizio che consenta la verifica ex post del potere.
La CGT ha violato tali principi sotto due profili. Ha ritenuto decisiva la qualifica dirigenziale del sottoscrittore, ricavandola dalla mera posizione di capo area, mentre il “capo dell’ufficio” abilitato a firmare o delegare è, nel segmento rilevante, il direttore provinciale, con esclusione dei funzionari di vertice delle articolazioni interne. Ha inoltre considerato dimostrata la delega sulla base di un ordine di servizio che si limitava a confermare le disposizioni dei precedenti direttori, senza che risulti prodotta la disposizione originaria contenente l’attribuzione del potere di firma. Tale ordine è quindi inidoneo a documentare l’effettiva attribuzione del potere in capo al sottoscrittore, impedendo il controllo successivo. I primi due motivi sono pertanto fondati, con assorbimento dei restanti; la sentenza è cassata con rinvio alla CGT delle Marche per nuovo esame e per le spese.
Nota della Redazione
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