Delega di firma dell’avviso di accertamento valida con ordine di servizio (Cass. civ. Sez. V n. 21457 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 integra una delega di firma e non di funzioni, realizzando un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna. Ne consegue che l’atto firmato dal delegato resta imputabile all’organo delegante e la delega può essere attuata anche mediante ordini di servizio, senza indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, che consente la verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega. In tema di imposte di registro, l’avviso di rettifica e liquidazione è adeguatamente motivato quando la determinazione del valore venale in comune commercio si fondi su una ponderata combinazione della stima comparativa con i valori di immobili similari, i cui dati salienti siano indicati nell’atto, e con i dati del listino OMI, non utilizzati quale unico parametro di riferimento.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a due contribuenti un avviso di rettifica e liquidazione, con il quale richiedeva maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione a un contratto di compravendita di terreno agricolo. La rettifica si fondava sulla differenza tra il valore dichiarato in atti e il maggior valore accertato, determinato secondo il metodo sintetico-comparativo.
La Commissione tributaria provinciale annullava l’atto per difetto di valida sottoscrizione. La Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello dell’ufficio, rigettava il ricorso dei contribuenti, ritenendo l’atto validamente sottoscritto e adeguatamente motivato. Contro tale sentenza i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui l’ufficio resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo che la documentazione prodotta dall’ufficio a sostegno del potere di sottoscrizione consistesse in atti interni di servizio, privi di una delega specifica conferita da un soggetto legittimato. La Corte lo ha ritenuto inammissibile o comunque infondato, anzitutto per difetto di autosufficienza, non essendo stata riprodotta la delega contestata.
Nel merito, i giudici di legittimità hanno ribadito che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento a un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ha natura di delega di firma e non di funzioni, poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna. L’atto firmato dal delegato resta imputabile all’organo delegante e la sua attuazione può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa: è sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. V n. 11013 del 19/04/2019, Cass. Sez. 6-5 n. 28850 del 08/11/2019 e Cass. Sez. V n. 5826 del 27/02/2023, precisando che è irrilevante la mancata indicazione del nominativo del delegato e la durata della delega. La sentenza impugnata, che ha accertato l’avvenuta produzione in giudizio della delega sulla scorta della direttiva del Direttore Regionale, risulta dunque rispettosa di tali principi, non essendo consentito un nuovo sindacato su circostanze fattuali già esaminate.
Il secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, è stato giudicato privo di fondamento. L’atto impositivo risultava adeguatamente motivato non solo attraverso i dati OMI, ma anche mediante il richiamo ai valori di altri immobili similari, dei quali erano state specificate caratteristiche, metratura ed estremi degli atti di compravendita. La determinazione del valore venale in comune commercio risultava così fondata su una ponderata combinazione della stima comparativa con i valori di immobili similari e con i dati OMI, questi ultimi non utilizzati quale unico parametro. La Corte ha osservato che i ricorrenti, nella sostanza, contestavano la carenza di elementi di prova e non la motivazione dell’atto, mirando a una rivalutazione dei fatti riservata al giudice di merito.
Il terzo motivo, prospettante il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., è stato parimenti dichiarato inammissibile o infondato. La Corte ha ricordato che la norma, come riformulata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, introduce un vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la mancata valutazione di deduzioni difensive o l’omessa disamina di questioni. I contribuenti, in realtà, sollecitavano una diversa valutazione del quadro probatorio ed estimativo, preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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