Motivazione per relationem nulla se non esamina i motivi d’appello (Cass. civ. Sez. V n. 16104 del 10.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza pronunciata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem solo se il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, così da rendere possibile ed agevole il controllo di legittimità. È invece nulla, per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., la decisione con cui il giudice si limiti ad aderire alla pronuncia di primo grado senza che emerga che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame. Il difetto motivazionale preclude ogni motivato controllo sulle censure di violazione di legge, determinando la cassazione con rinvio.
Il Fatto
Un Comune ha emesso un avviso di accertamento per la Tares dovuta da un esercizio alberghiero per l’anno 2013. Il contribuente ha impugnato l’atto e il giudice di primo grado ha accolto il ricorso, ancorando la corresponsione dell’imposta a un minimo di effettivo utilizzo del servizio collegato.
La Commissione tributaria regionale della Toscana ha rigettato l’appello del Comune, confermando la decisione di prime cure con la sola adesione a quel rilievo. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, denunciando violazione dell’art. 113 cod. proc. civ., del d.l. n. 201/2011, art. 14, delle disposizioni sul metodo normalizzato e del regolamento comunale, oltre al vizio di motivazione ex art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata in rito dal contribuente. Richiamando le Sezioni Unite n. 22726 del 2011, ha ricordato che, nei ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie, l’indisponibilità dei fascicoli di parte comporta che il ricorrente non sia onerato della produzione del proprio fascicolo né di copia degli atti su cui il ricorso si fonda. L’omessa menzione del deposito degli atti o della richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio non determina improcedibilità, potendo questa derivare solo da una deficienza sostanziale, consistente nella mancanza degli atti indispensabili ai fini della decisione nell’incarto processuale (Cass. n. 16605 del 2021; Cass. n. 12753 del 1999).
Nel merito, la Corte ha esaminato il quarto motivo, dal cui accoglimento è conseguito l’assorbimento dei residui. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la sentenza d’appello è legittimamente motivata per relationem ove il giudice, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima le ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, così da consentire di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio sia operato in modo da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata.
La Corte ha quindi richiamato il principio per cui è cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 20883 del 2019; Cass. n. 28139 del 2018; Cass. n. 27112 del 2018; Cass. n. 22022 del 2017; Sezioni Unite n. 7074 del 2017; Sezioni Unite n. 22232 del 2016).
Nella fattispecie, il giudice del gravame, senza dar conto né delle ragioni poste a fondamento delle statuizioni di prime cure né degli stessi motivi di appello, ha risolto la lite sulla base del rilievo che il primo giudice aveva «ragionevolmente ancorato la corresponsione dell’imposta ad un minimo di effettivo utilizzo del servizio ad essa collegato». Ha così rappresentato in modo ellittico tale minimo di utilizzo, in completa anomia dei relativi referenti giuridici e fattuali, precludendo ogni motivato controllo di legittimità sulle censure di violazione di legge.
L’impugnata sentenza è stata pertanto cassata con rinvio, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per il motivato riesame delle questioni devolute.
Nota della Redazione
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