Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 710 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è ammissibile quando il titolo esecutivo è passato in giudicato e risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Accertata la perdurante inottemperanza dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di persistente inadempimento, nomina commissario ad acta un organo dell’Amministrazione, il quale agisce quale ausiliario del giudice. Il commissario sostituisce l’Amministrazione nell’esercizio del potere procedimentale e il suo incarico è intrinsecamente obbligatorio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha chiesto al giudice amministrativo l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale ordinario di Bergamo ha accertato il suo diritto all’attribuzione della carta docente per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione a mettergliela a disposizione. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Bergamo.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio senza svolgere difese. La questione arriva davanti al TAR perché l’Amministrazione non ha dato esecuzione al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato, non risultando proposta impugnazione: ricorre dunque la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a.
Il Tribunale ha poi accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In proposito ha ricordato che, dopo la riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme all’originale. Nel caso concreto, la notificazione al Ministero della sentenza in copia conforme è avvenuta il 3.6.2024, mentre il ricorso introduttivo è stato notificato il 28.1.2025.
Nel merito il ricorso è stato accolto. Il Ministero non ha dedotto né dimostrato di avere ottemperato al giudicato, confermando che la sua inottemperanza perdura. Il Collegio ha dato continuità all’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe.
Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione alla sentenza nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, mediante il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega. Il Collegio ha precisato che il commissario agisce quale organo ausiliario del giudice, non già nella sua qualità di dirigente dell’Amministrazione scolastica, e che il suo compito è intrinsecamente obbligatorio.
Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero resistente, con distrazione a favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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