Il decorso del tempo non sana l’assenza di titolo per il rimessaggio camper (TAR Lombardia n. 630 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attività di rimessaggio di camper e veicoli, ove non assistita da idoneo titolo abilitativo, costituisce un abuso che non può ritenersi sanato dal mero decorso del tempo. Il lungo lasso temporale di effettivo svolgimento dell’attività non è, infatti, elemento idoneo a estinguere l’abuso né a supplire alla carenza del titolo. In sede di valutazione cautelare, la mancanza di fumus boni iuris dei motivi di ricorso determina il rigetto dell’istanza di sospensione, ferma restando la possibilità per il ricorrente di proseguire le attività regolarmente assentite.
Il Fatto
La società ricorrente svolgeva, presso un’area nel Comune di Gorgonzola, attività di vendita di autocaravan e caravan, nuove ed usate, comprensiva delle attività di stazionamento, custodia temporanea e movimentazione dei veicoli. Con provvedimento del 27 marzo 2026, il Comune aveva disposto il divieto immediato di prosecuzione dell’attività di rimessaggio camper e veicoli, ritenendo tale attività non assistita da idoneo titolo abilitativo. La società impugnava il provvedimento, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, e contestualmente domandava l’accertamento del diritto a proseguire l’attività di vendita e le attività funzionali alla commercializzazione dei veicoli.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026, ha valutato l’istanza cautelare alla luce dei presupposti richiesti dall’art. 55 cod. proc. amm., ossia il fumus boni iuris e il periculum in mora. Con riguardo al primo profilo, il Collegio ha rilevato come, a un primo sommario esame, le censure dedotte non apparissero supportate da sufficiente fumus, in quanto l’attività di rimessaggio camper e veicoli risultava svolta in assenza di un titolo che la legittimasse.
Il Tribunale ha quindi affrontato la questione dell’eventuale sanatoria derivante dal lungo periodo di svolgimento dell’attività, escludendo che il mero decorso del tempo possa estinguere l’abuso o colmare la carenza del titolo abilitativo. La prospettazione della ricorrente, volta a valorizzare la protratta prosecuzione dell’attività, non è stata ritenuta idonea a integrare i presupposti per la tutela cautelare.
Quanto al danno grave e irreparabile, il Collegio ha osservato che la società avrebbe potuto comunque continuare a svolgere l’attività di vendita di autocaravan e caravan, regolarmente assentita, con la conseguenza che l’eventuale pregiudizio derivante dal divieto di prosecuzione del solo rimessaggio non assumeva i caratteri della gravità e irreparabilità richiesti dalla legge.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, compensando integralmente le spese della fase, e ha ordinato che l’ordinanza fosse eseguita dall’Amministrazione e depositata presso la segreteria per la comunicazione alle parti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.