In house providing non lesivo e inammissibile il ricorso del Comune (TAR Campania n. 1585 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La delibera con cui l’Assemblea di un Sub Ambito Distrettuale, articolazione dell’Ente d’Ambito, si orienta verso il modello dell’in house providing per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituisce atto prodromico e non immediatamente lesivo, poiché non dispone alcun affidamento e rinvia agli atti conseguenziali di competenza dell’EdA. Il Comune aderente all’ATO, obbligato per legge alla partecipazione associata, difetta di legittimazione attiva a impugnare le deliberazioni del collegio di cui fa parte, salvo che deduca la lesione del proprio munus. Parimenti difetta di interesse all’impugnazione, per difetto di attualità e concretezza della lesione, non essendo configurabile un pregiudizio economico al bilancio comunale in presenza di soli dati previsionali.

Il Fatto

Un Comune aderente all’Ente d’Ambito di Salerno, ricadente nel Sub Ambito Distrettuale Costa d’Amalfi, ha impugnato la delibera con cui il SAD ha approvato il progetto definitivo dei servizi di igiene urbana e la relazione ex art. 14 d.lgs. n. 201/2022, optando per la gestione mediante in house providing. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, deducendo la violazione dell’art. 24, comma 6, L.R.C. n. 14/2016, la mancanza dei requisiti societari, il difetto del controllo analogo congiunto e vizi di motivazione della relazione.

Con successivi motivi aggiunti, il Comune ha impugnato la delibera n. 1 del 25.03.2025, adottata dal SAD a seguito di supplemento istruttorio, ribadendo le medesime censure. Si è costituito il Comune capofila del SAD, eccependo l’inammissibilità per difetto di legittimazione e l’infondatezza nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo la prima delibera sostituita dalla successiva del 25.03.2025 e trasferendosi l’interesse sull’atto che l’ha rimpiazzata.

Quanto ai motivi aggiunti, il Tribunale ha richiamato il quadro degli Ambiti Territoriali Ottimali: gli artt. 198, 200 e 201 d.lgs. n. 152/2006 e la L.R.C. n. 14/2016 attribuiscono all’EdA l’esercizio delle competenze in materia. L’obbligatorietà della partecipazione associata attenua la posizione dei singoli Comuni, delimitandone la legittimazione ad impugnare le deliberazioni dell’ente.

Richiamando un proprio precedente (TAR Campania, Salerno, n. 2955 del 2023), il Collegio ha escluso che il componente di un organo collegiale possa impugnare le deliberazioni del collegio, salvo che faccia valere la lesione del proprio ius ad officium. Tale lesione non ricorre quando la censura investe il contenuto intrinseco della deliberazione e non le prerogative del munus.

Neppure la qualifica di ente esponenziale della collettività radicata nel territorio vale a fondare la legittimazione: occorre la prova di una lesione diretta, concreta ed attuale degli interessi della comunità. Nella specie il Comune non dimostra un danno reale al bilancio, essendo i dati economici contenuti nella relazione di natura meramente previsionale, per la mancata individuazione della società affidataria.

Il Collegio ha poi ravvisato un autonomo profilo di carenza di interesse. La delibera impugnata si limita a prevedere il ricorso al modello in house come ipotesi futura, senza disporre alcun affidamento, riservato per legge all’EdA. Solo un atto già vincolante per il futuro affidamento sarebbe lesivo. In tal senso il richiamo a Cons. Stato, Sez. IV, n. 4235 del 2021 e alla fattispecie a formazione progressiva delineata dal d.lgs. n. 201/2022. L’affidamento potrà essere contestato in sede di impugnazione dell’atto conclusivo.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con compensazione delle spese. Il Collegio ha infine ordinato l’integrazione del contributo unificato, trattandosi di giudizio soggetto al rito abbreviato ex art. 119, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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