Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio docenti (TAR Marche n. 17 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi sul diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, l’Amministrazione che, ritualmente intimata, non abbia opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa è tenuta a dare esecuzione integrale al titolo, salvo le somme già corrisposte. Il giudice amministrativo, accertato il decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, accoglie il ricorso, assegna all’Amministrazione un termine per l’adempimento e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La condanna alle spese si distrae in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accertato, con sentenza, il diritto dei ricorrenti di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate, oltre alle spese. Formatosi il giudicato, i ricorrenti hanno lamentato che l’Amministrazione non aveva eseguito il titolo e hanno proposto ricorso per ottemperanza.
Il Ministero si è costituito con memoria formale. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso: dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dell’iniziativa era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge e, in particolare, del decorso del termine normativamente previsto, la PA, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora Commissario ad acta il dirigente generale competente, che assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, provvedendo entro i successivi centoventi giorni e adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, direttamente o tramite funzionario delegato.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, anche tenuto conto di quanto statuito da Cons. Stato, sez. VII, nella sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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