Piscina interrata non pertinenza urbanistica e vincolo assoluto del PUT (TAR Campania n. 1162 del 19.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La piscina interrata realizzata su un’area pertinenziale, quando non sia di modeste dimensioni in rapporto al contesto, non integra pertinenza urbanistica e va qualificata come nuova costruzione. La nozione di pertinenza urbanistica è più restrittiva di quella civilistica e presuppone non solo il rapporto di accessorietà con la cosa principale, ma anche l’assenza di autonoma incidenza sul territorio, sul carico urbanistico e sull’assetto del medesimo. In zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la realizzazione di una piscina interrata comporta un autonomo consumo di suolo e non è inquadrabile tra gli interventi di manutenzione o ristrutturazione edilizia. Ove il P.U.T. dell’Area Sorrentino-Amalfitana, per la zona 2, ammetta solo interventi di manutenzione ordinaria e consolidamento statico, l’opera è preclusa dal carattere ostativo assoluto del vincolo di inedificabilità. Il termine per il parere della Soprintendenza resta sospeso dalla data di assunzione del preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 fino alla ricezione delle osservazioni.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un immobile in Positano, munito di uno spazio esterno di forma quasi rettangolare, privo di coltivazioni o alberature di pregio, ricadente in zona A del PRG e in zona 2 del PUT approvato con legge regionale n. 35/1987. L’area è chiusa da alti muri di contenimento dei terrazzamenti sovrastanti, dall’abitazione stessa e da parapetti prospettanti su altro fabbricato, risultando così non esposta alla pubblica vista.

La ricorrente ha chiesto l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 per una piscina interrata di 4,30 m per 3,40 m, di superficie complessiva pari a 15 mq, senza modifica della morfologia del terrazzamento di 100 mq. La Soprintendenza ha reso parere contrario, qualificando l’intervento come nuova costruzione non consentita dal PUT; il Comune di Positano ha respinto l’istanza. La ricorrente ha impugnato il parere, il preavviso di diniego e il diniego definitivo, deducendo la natura pertinenziale dell’opera e il difetto di motivazione, quindi ha proposto motivi aggiunti avverso il provvedimento conclusivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla nozione restrittiva di pertinenza urbanistica, richiamando il precedente di questa Sezione, TAR Campania – Salerno, Sez. I, 12 febbraio 2025, n. 276. Il rapporto di accessorietà non è sufficiente: occorre valutare le caratteristiche dell’opera in sé, sotto il profilo dell’impatto sul territorio, dell’assenza di autonoma destinazione, dell’incidenza sul carico urbanistico e sull’assetto del territorio.

Nel caso concreto la piscina ha dimensioni non dissimili da quelle esaminate nel precedente richiamato, circa 15 mq su un’area di limitate dimensioni, e non può quindi essere considerata pertinenza urbanistica. Risulta dirimente il contrasto dell’opera con le prescrizioni del P.U.T. per la zona 2, “Tutela degli insediamenti antichi accentrati”, che ammettono solo interventi di manutenzione ordinaria e consolidamento statico, come riportato nella corrispondente zona A del PRG.

Il diniego si giustifica per il carattere ostativo in senso assoluto del vincolo di inedificabilità recato dal PUT, in aderenza all’orientamento consolidato per cui la piscina interrata implica un autonomo consumo di suolo ed è nuova costruzione, senza possibilità di inquadrarla tra gli interventi di manutenzione o ristrutturazione, indipendentemente dalle modalità con cui si siano ricavate le volumetrie. La motivazione della Soprintendenza, ancorata al quadro paesaggistico e alla disciplina del PUT, non è stereotipata.

Quanto all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Collegio esclude ogni onere di analitica confutazione delle osservazioni della parte privata: è sufficiente che l’Amministrazione ne abbia tenuto conto e che le stesse risultino contraddette dalla motivazione complessivamente posta a sostegno dell’atto.

Sui motivi aggiunti, il Collegio ricostruisce i termini: istanza ricevuta dalla Soprintendenza il 15.1.2024, preavviso di diniego assunto il 31.1.2024, osservazioni ricevute il 3.4.2024, parere adottato il 18.4.2024. Poiché l’art. 10-bis collega la sospensione del termine alla comunicazione dei motivi ostativi e la ripresa alla presentazione delle osservazioni, rilevano la data di assunzione della comunicazione e quella di ricezione delle osservazioni. Il parere è dunque tempestivo e vincolante per il Comune, che correttamente vi si è attenuto. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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