Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla carta elettronica docente (TAR Lombardia n. 2497 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza di condanna del giudice del lavoro, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il ricorso è fondato quando l’Amministrazione non abbia effettuato pagamenti neppure parziali e non abbia contestato il credito nell’an e nel quantum. Il Giudice amministrativo, accertata l’inottemperanza, ordina all’Amministrazione di provvedere al pagamento entro un nuovo termine e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, chiamato a dare corso al pagamento a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice del Lavoro condannava il Ministero convenuto, in favore della parte attrice, al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” di cui all’art. 1, co. 121, l. n. 1077/2015, a decorrere dall’anno scolastico 2018/19 e fino all’anno 2022/23, nel rispetto dei vincoli di legge.
Il ricorrente espone che la sentenza veniva notificata a mezzo PEC al Ministero dell’Istruzione, che la riceveva in data 12.08.2024, e che decorreva quindi il termine dilatorio di 120 giorni senza che intervenisse alcun adempimento. Il ricorrente agisce dunque per l’ottemperanza, chiedendo l’erogazione della Carta Docente per l’importo di euro 2.500,00, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, oltre alla condanna alle spese. Alla camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal titolo della cui ottemperanza si tratta, passato in giudicato e ritualmente notificato. Rispetto a esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente palesano che l’Amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali.
L’Amministrazione resistente, costituita con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, quindi, non è contestato nell’an e nel quantum. Ne consegue che il ricorso è fondato e deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato.
Il Tribunale assegna pertanto al Ministero resistente il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. La scelta del termine conferma il raccordo tra il termine dilatorio già maturato e quello nuovo concesso in sede di ottemperanza.
In caso di inutile decorso, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, precisando che si tratta di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della parte ricorrente, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente.
Espletate le operazioni, il commissario invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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